Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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cio pubblico federale e le norme relative al rendiconto consolidato, in modo da rendere possibile il consolidamento finanziario. L’articolo 16 adotta i principali criteri di formazione del bilancio pubblico, applicabili anche ai rendiconto del Centro.

Gli standard indicati nel capoverso 2 sono identificabili in IPSAS, IFRS/IAS e Swiss GAAP FER. Non è necessario adottarli in toto come in parte avviene nel diritto privato. Il Consiglio di amministrazione definisce lo standard, ma il Consiglio federale può stabilire delle deroghe (cpv. 5). Questo soprattutto nei casi in cui l’applicazione dei rispettivi standard produca degli effetti negativi per la Confederazione (maggiori vincoli per la cassa pensioni [IAS 19] legati all’obbligo di un maggior finanziamento, altri obblighi legati alla ricapitalizzazione, aggravamento del processo di consolidamento con la Confederazione) o per altre parti in causa (maggiori costi non giustificabili con motivi di pubblico interesse). In simili casi oppure, per esempio, anche in caso di costituzione di riserve, il Consiglio federale si riserva il diritto di emanare delle norme derogatorie inerenti a tali standard.

Articolo 17 Rendiconto di gestione

L’articolo 17 puntualizza i contenuti del rendiconto di gestione e stabilisce il riferimento all’Organo di revisione, tenuto alla verifica del rendiconto annuale e del rapporto sulla situazione.

Articolo 18 Tesoreria

L’amministrazione della liquidità del Centro è connessa con la tesoreria centrale della Confederazione (cpv. 1). La AFF gestisce per il Centro un conto deposito finalizzato a garantire la sua liquidità e tramite il quale il Centro può effettuare versamenti e disporre pagamenti. Gli eventuali prestiti fruttiferi concessi al fine di garantire la solvibilità vengono erogati sotto forma di scoperto di conto deposito (cpv. 2). I dettagli devono essere regolamentati in una convenzione da stipularsi tra la AFF e il Centro (cpv. 3).

Articolo 19 Oneri fiscali

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Già ai sensi dell’articolo 62d LOGA , la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

Soprattutto in materia di prestazioni commerciali, il Centro è soggetto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, in sede di disciplina dell’imposta preventiva il legislatore ha rinunciato a esentare la Confederazione e le sue aziende autonome dall’assoggettamento alla tassa preventiva, per cui gli istituti non possono esserne esonerati. A tale obbligo fiscale soggettivo non fanno eccezione nemmeno i diritti di bollo.

39 RS 172.010