Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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zioni al rumore del traffico. Altrettanto nocivi per la salute sono gli stimoli sonori elevati prodotti durante le attività del tempo libero, che potrebbero causare danni irreversibili all’udito. Da una recente inda-
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gine commissionata dall’UFSP emerge che in Svizzera una persona su tre ha sofferto negli ultimi cinque anni di un problema transitorio all’udito, riconducibile all’esposizione elevata a stimoli sonori, e che 1 milione di persone soffre di acufene.
Alla luce degli effetti negativi e positivi evidenziati, occorre approntare misure di protezione specifiche in materia di RNI e stimoli sonori. Non è possibile ridurre in misura sostanziale l’esposizione, come avviene per altri effetti pericolosi per la salute, poiché ciò avrebbe un effetto controproducente, segnatamente per la componente ottica delle RNI. La sfida consiste perciò nel trovare un equilibrio tra elementi negativi e positivi in grado di proteggere al meglio la popolazione da tutti i possibili pericoli.
Necessità d’intervento
La molteplicità di questi interrogativi nel campo delle RNI e degli stimoli sonori richiede un’analisi sistematica più approfondita. Le autorità sanitarie dovranno raccogliere gli elementi necessari, elaborare le opportune misure e informare la popolazione e le altre cerchie interessate secondo le conoscenze più attuali.
1.2 Situazione giuridica in Svizzera
Questo capitolo illustra le disposizioni legali vigenti sulla protezione della salute dai pericoli delle RNI o degli stimoli sonori. Insieme alla problematica esposta al capitolo 1.1, il presente contributo serve a individuare le lacune dell’attuale sistema e a formulare le esigenze normative (cfr. cap. 1.3).
Contrariamente alla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti, disciplinata in modo esau-
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stivo e uniforme dalla legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), che prevede numerosi obblighi in materia di autorizzazione, la protezione della salute dalle RNI e dagli stimoli sonori è retta solamente da disposizioni specifiche, che implicano diverse competenze e vari approcci normativi. Queste disposizioni concernono impianti e prodotti singoli, come anche l’utilizzo di prodotti o le immissioni cui le persone possono essere esposte.
1.2.1 Legislazione federale
Le leggi e le ordinanze federali applicabili a RNI e stimoli sonori qui di seguito riportate sono ripartite in normative quadro e normative settoriali. Mentre le prime disciplinano principi sovraordinati o sono concepite come disposizioni generali (di carattere sussidiario), le seconde contengono disposizioni in relazione ad ambiti specifici.
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Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
Scopo della LSPro è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. Ai sensi di questa legge, i prodotti possono essere immessi in commercio se non espongono la salute a pericolo, o la espongono soltanto a pericoli minimi. Essa può essere applicata come legge quadro nella misura in cui i rischi derivanti da un prodotto non siano disciplinati da altre disposizioni federali che perseguono lo stesso obiettivo. La LSPro mira ad appianare le differenze tra le prescrizioni svizzere in materia di sicurezza dei prodotti e la direttiva europea relativa alla sicurezza gene-
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rale dei prodotti (DSGP) .
A livello contenutistico, la LSPro s’ispira soprattutto al principio europeo del nuovo approccio e dell’approccio globale, in virtù del quale spetta ai fabbricanti stessi assicurare che i loro prodotti rispondano ai requisiti fondamentali al momento dell’immissione in commercio. In Svizzera questi requisiti sono stabiliti dal Consiglio federale, che, a tal fine, rimanda alle disposizioni europee pertinenti.
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gfs.bern. Befragung Schallexposition und Gehör. 2012.
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RS 814.50
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RS 930.11
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Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.01.2002, pag. 4.