Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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Dopo l’immissione in commercio, l’autorità di esecuzione, operante nel quadro della sorveglianza del mercato, effettua controlli a campione sulla conformità dei prodotti ai requisiti fondamentali. Se un prodotto soddisfa i requisiti delle norme europee armonizzate, si può presupporre che lo stesso risponda ai requisiti fondamentali. Laddove non si possa procedere secondo il nuovo approccio e l’approccio globale europeo o non sono previsti requisiti fondamentali, la LSPro impone che il prodotto corrisponda allo stato della scienza e della tecnica.
La sfera di competenza raggiunta con l'esecuzione di un’altra normativa federale sulla sicurezza dei prodotti, consente a un organo di esecuzione di eseguire la LSPro. Le autorità di esecuzione delle altre normative sulla sicurezza dei prodotti e gli organi di controllo della LSPro coordinano le loro attività esecutive. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dirige il coordinamento e decide sulle competenze in caso di conflitto. Quest’ultima può, inoltre, emanare direttive in materia di sorveglianza del mercato.
13 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)
In veste di legge quadro, la LOTC disciplina i principi applicabili all’elaborazione di prescrizioni tecniche armonizzate tra la Svizzera e i suoi principali partner commerciali, in particolare l’Unione europea (UE). Dall’entrata in vigore delle legge, le prescrizioni emanate in Svizzera sono sostanzialmente in linea con quelle dei suoi principali partner commerciali, prima fra tutti l’UE. L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA; RS 0.946.526.81) integra la LOTC, poiché prevede il mutuo riconoscimento di tutte la valutazioni di conformità eseguite in Svizzera e nell’UE in relazione a tutti gli ambiti di prodotto disciplinati dall’accordo. Sulla base di quest’ultimo e in base al diritto internazionale, la Svizzera ha l’obbligo di applicare le stesse disposizioni in questi ambiti. La LOTC sancisce anche il principio dell’applicazione unilaterale del cosiddetto principio «Cassis de Dijon» dell’UE in Svizzera. Sulla base di questo principio, possono circolare sul mercato svizzero prodotti fabbricati secondo le prescrizioni dell’UE e di uno Stato membro UE/SEE, legalmente immessi in commercio in questo spazio, anche se non sono conformi alle prescrizioni svizzere o lo sono solo parzialmente. Come nell’UE, il principio «Cassis de Dijon» non si applica negli ambiti in cui esiste un’armonizzazione delle prescrizioni tecniche. Sono tuttavia ammesse deroghe alla soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in conformità alla LOTC, qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti, come la protezione dell’ordine pubblico, della salute e dell’ambiente (art. 4 cpv. 3 e 4 LOTC).
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Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)
La maggior parte dei prodotti che provocano esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori sono costituiti da prodotti che, in virtù del loro approvvigionamento energetico, sono classificabili come prodotti elettrici
15 a bassa tensione ai sensi dell’OPBT. Quest’ultima si fonda sulla legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE). Il nuovo approccio e l’approccio globale si applicano anche ai prodotti a bassa tensione. A tal proposi-
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to, l’OPBT rimanda alla direttiva europea «bassa tensione» (Low Voltage Directive, qui di seguito
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LVD) ed è parte integrante dell’MRA (allegato 1, cap. 9). Affinché i requisiti stabiliti dalla Svizzera nel settore dei prodotti a bassa tensione continuino ad essere compatibili con l’MRA, occorre garantire anche in futuro l’equivalenza della legislazione svizzera con quella dell’UE. La LVD prevede misure di carattere tecnico volte a proteggere da pericoli derivanti da materiale elettrico. Oltre ai pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti, essa menziona anche i pericoli legati a sovratemperatura, archi elettrici e radiazioni nonché pericoli di natura non elettrica, che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico. Gli obiettivi di protezione perseguiti dalla LVD sono in parte concretizzati nelle norme europee armonizzate. L’esecuzione dell’OPBT è di competenza dell’Ispettorato federale degli
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RS 946.51
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RS 734.26
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RS 734.0
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Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
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