Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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messi in commercio se non presentano un pericolo per la salute. In linea di principio, possono essere fabbricati, importati e venduti solo previa autorizzazione della Confederazione. In questo ambito si applicano prescrizioni speciali in materia di sicurezza e protezione, come per esempio limitazioni alla consegna legate all’età. I pezzi pirotecnici devono essere conformi ai requisiti fondamentali di cui alla
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direttiva europea relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici , che stabilisce anche i valori limite per il livello sonoro. L’esecuzione della LEspl è di competenza dei Cantoni.
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Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle der-
rate alimentari, LDerr)
La LDerr mira a garantire che gli oggetti d'uso non devono, nell’impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute dei consumatori. Nel caso dei giocattoli occorre inoltre tenere conto dell’abituale comportamento dei bambini. La LDerr disciplina tutte le tappe dell’immissione in commercio. Le principali disposizioni concernenti gli oggetti d’uso, giocattoli com-
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presi, figurano nella LDerr, nell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti
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d’uso (ODerr) e nell’ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (ordinanza sui giocattoli, OSG). Allo stesso modo, l’OSG attua la direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, e contiene in allegato norme tecniche che concretizzano anche la protezione da RNI e stimoli sonori. La legislazione sulle derrate alimentari poggia in primo luogo sul controllo autonomo da parte dei fabbricanti e degli importatori e, in secondo luogo, su successivi controlli di mercato effettuati a campione dalle autorità competenti. L’esecuzione di questa legislazione compete principalmente ai Cantoni. La legislazione in materia di giocattoli rientra nel campo di applicazione dell’MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 3 MRA).
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Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (ordinanza sulle mac-
chine, OMacch)
Anche il funzionamento di determinate macchine può dare origine a emissioni di RNI e stimoli sonori. Ai sensi dell’OMacch, questa esposizione non deve costituire un pericolo per la sicurezza e la salute. I requisiti fondamentali di immissione in commercio sono retti dal nuovo approccio e dall’approccio glo-
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bale e sono stabiliti nella direttiva europea relativa alle macchine . La SECO definisce le norme necessarie a concretizzare i requisiti fondamentali. La sorveglianza del mercato, retta dall’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) spetta all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). L’OMacch rientra nel campo di applicazione del MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 1 MRA).
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Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professiona-
li (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
L’esposizione professionale a fonti di RNI o di stimoli sonori provocati all’interno dell’azienda rientra
34 nel campo di applicazione dell’OPI. Quest’ultima si fonda sulla legge federale del 20 marzo 1981
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sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e sulla legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL). La legislazione in materia di sicurezza del lavoro obbliga le aziende ad adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché a documentarle e controllarle periodicamente. L’OPI disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, le misure e le istallazioni di protezione come
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RS 941.411
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Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa
all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.
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RS 817.0
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RS 817.02
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RS 817.044.1
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RS 819.14
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Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
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RS 832.30
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RS 832.20
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