Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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anche i requisiti delle attrezzature di lavoro. I requisiti sanciti dall’OPI sono concretizzati nei valori limite degli agenti fisici previsti dalla Suva, che stabiliscono il livello di esposizione massimo consentito

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sul posto di lavoro. Sia l’OPI che l’ordinanza 3 del 18 agosto 1983 concernente la legge sul lavoro (igiene, OLL 3) promuovono espressamente la protezione dalle RNI e dagli stimoli sonori. A fini precauzionali, l’OLL 3 dispone che i carichi di RNI e stimoli sonori sul posto di lavoro siano ridotti al minimo o eliminati, anche nei casi in cui si rispettano i valori limite. Se sull’esposizione alle RNI sul posto di lavoro incidono impianti e dispositivi esterni all’azienda, disciplinati dall’ordinanza del 23 dicembre

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1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), dovranno essere rispettati anche i valori limite d’immissione e degli impianti previsti dall’ORNI. L’esecuzione è ripartita tra la SECO, la Suva e i Cantoni. Le autorità di esecuzione verificano che tutte le misure, valori limite compresi, siano rispettate. Una commissione di coordinamento designata dal Consiglio federale è incaricata di armonizzare i singoli ambiti di esecuzione.

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Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

La LPAmb, concepita come legge quadro, prescrive di limitare le RNI e gli stimoli sonori che potrebbero divenire dannosi o molesti per l’uomo e l’ambiente. Il regime di protezione si articola su due livelli:

• Il primo livello prevede che, indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito

della prevenzione, siano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. In relazione alle RNI, tale livello mira soprattutto a limitare quanto più possibile gli effetti sulla salute ancora sconosciuti, causati da un’esposizione prolungata.

• Il secondo livello prevede un inasprimento dei limiti di emissione nei casi in cui gli effetti nocivi o

molesti siano certi o prevedibili. Il livello di protezione dagli effetti nocivi o molesti è stabilito dal Consiglio federale in forma di valori limiti di immissione.

La limitazione delle emissioni si applica agli impianti che le generano. Sono considerati impianti sia gli impianti fissi, sia gli apparecchi, le macchine, i veicoli o i dispositivi analoghi. Rientrano nel campo di applicazione solo gli impianti che causano effetti nocivi o molesti in modo indiretto, propagandosi attraverso un comparto ambientale. L’UFAM è l’autorità di sorveglianza e l’autorità federale competente per le RNI e gli stimoli sonori nell’ambiente, fatte salve le normative settoriali specifiche sul rumore. L’autorità di esecuzione a livello federale è quella incaricata di eseguire le norme settoriali in materia.

39 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

L’ORNI concerne solo i campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Definisce i valori limite delle immissioni, per proteggere la popolazione dai pericoli scientificamente comprovati e riconosciuti derivanti dai campi elettromagnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Per quel che attiene agli impianti fissi, come ad esempio gli impianti di trasmissione di telefonia mobile e le linee dell'alta tensione, il principio della prevenzione trova concretizzazione in forma di valori limite dell’impianto, che devono essere osservati in tutti quei luoghi ove le persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato.

40 Ordinanza del 1° dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF)

L’OIF ha l’obiettivo di proteggere da rumori dannosi o molesti. Essa limita le immissioni foniche esterne prodotte da impianti fissi e stabilisce i requisiti in materia di zone edificabili e autorizzazioni di costruire in zone esposte ai rumori. L’OIF definisce, inoltre, i principi relativi alla limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine. I valori limite delle immissioni di cui all’OIF sono stati fissati in base allo stato attuale della scienza e dell’esperienza finora acquisita, in modo tale che, per immissioni al di sotto dei valori prescritti, il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente

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RS 822.113

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RS 814.710

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RS 814.01

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RS 814.710

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RS 814.41