Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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impianti a corrente forte (ESTI). Nel quadro della sorveglianza del mercato, questo organo effettua controlli a campione sulla conformità ai requisiti fondamentali dei prodotti immessi in commercio, verificandone la sicurezza elettrica nel senso convenzionale del termine (ad es. pericoli e danni derivanti da shock elettrici o corrente di perdita).
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Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed)
I dispositivi medici che generano RNI o stimoli sonori sono disciplinati dalle prescrizioni di cui all’ODmed e dalle norme internazionali pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti. L’ODmed si fon-
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da sulla legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer) e s’ispira nel contempo al nuovo approccio e all’approccio globale. I requisiti
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fondamentali figurano nella direttiva europea relativa ai dispositivi medici . I Cantoni e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici swissmedic sono competenti per la sorveglianza del mercato. I dispositivi medici rientrano nel campo di applicazione dell’MRA con l’UE (allegato 1, capitolo 4 MRA)
21 Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Gli impianti di telecomunicazione (ad es. telefoni mobili) sono disciplinati dalla legge del 30 aprile
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1997 sulle telecomunicazioni (LTC) e dall’OIT. Per quel che concerne la protezione della salute da questi prodotti, l’OIT rimanda agli obiettivi di protezione menzionati nella LVD e s’ispira nel contempo al nuovo approccio e all’approccio globale. Anche i requisiti per l’immissione in commercio di apparecchi di telecomunicazione senza applicazione di limiti di tensione (art. 7 cpv. 1 lett. a OIT) costituiscono parte integrante dell’MRA tra UE e Svizzera (allegato 1, cap. 7 MRA). Affinché i requisiti stabiliti dalla Svizzera per gli apparecchi di telecomunicazione continuino ad essere compatibili con l’MRA, occorre garantire anche in futuro l’equivalenza della legislazione svizzera con quella dell’UE. L’esecuzione delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica di impianti, linee elettriche e altri apparecchi spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), mentre quella delle disposizioni in materia di sicurezza elettrica e salute è di competenza dell’ESTI.
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Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)
L’OCEM disciplina la compatibilità elettromagnetica tra diversi prodotti, allo scopo di evitare perturbazioni reciproche. Queste problematiche presentano un legame diretto con la protezione della salute. In fase di sviluppo di un apparecchio, il fabbricante deve tener conto dello stato attuale della tecnica, concretizzato nelle norme applicabili. L’esecuzione di questa ordinanza spetta all’UFCOM.
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Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm)
Questa legge ha l’obiettivo di lottare contro l’impiego abusivo di armi e di prevenire il porto abusivo di oggetti pericolosi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. In questa categoria rientrano anche i prodotti che generano RNI e stimoli sonori pericolosi per la salute, come per esempio i puntatori laser altamente pericolosi. Già oggi è vietato portare tali oggetti in luoghi accessibili al pubblico o trasportarli in un veicolo, in particolare quando non si può rendere verosimile un impiego conforme allo scopo degli oggetti o si suscita l’impressione che questi possano essere usati abusivamente. La polizia può sequestrare gli oggetti solo se esiste il rischio di utilizzazione abusiva (art. 31 cpv. 1 lett. c e cpv. 3).
25 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl)
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La LEspl e l’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) disciplinano il commercio di pezzi pirotecnici, fra cui si annoverano anche i fuochi d’artificio. Questi oggetti possono essere im-
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RS 812.213
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RS 812.21
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Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.07.1993, pag. 1.
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RS 784.101.2
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RS 784.10
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RS 734.5
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RS 514.54
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