Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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principali strumenti di valutazione della sicurezza di un prodotto. Se un prodotto è conforme ai requisiti legali, si presuppone che soddisfi anche i requisiti fondamentali e che sia pertanto sicuro. Gli aspetti sanitari giocano un ruolo essenziale nelle norme concernenti le RNI e gli stimoli sonori. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che, per motivi legati alle risorse, le conoscenze di cui dispongono soprattutto le autorità sanitarie non confluiscono in modo ottimale nell’attività normativa. Attualmente, esistono pertanto delle norme in materia di RNI e stimoli sonori che non prendono sufficientemente in considerazione i possibili rischi per la salute. Nell’ambito della LRNIS non si riscontra la necessità di creare una base specifica per la partecipazione dell’UFSP ai comitati internazionali di normalizzazione, poiché questa è già prevista dall’ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1).
Capoverso 2: la Confederazione vigila sul divieto di importazione e di transito ai sensi dell’articolo 5. Il Consiglio federale può delegare questo compito all’Amministrazione federale delle dogane, che dovrà controllare l’importazione e il transito per scopi sia commerciali che privati.
Articolo 9 Controlli da parte dei Cantoni
L’UFSP mette a disposizione dei Cantoni le informazioni e i documenti necessari all’effettuazione dei controlli, contenendo il più possibile le loro spese. Per razionalizzare le attività esecutive si rinuncia a un controllo generalizzato e a un obbligo di annuncio. Saranno eseguiti esclusivamente controlli a campione in funzione del rischio sui prodotti che comportano i maggiori rischi per la salute, se non sono utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante.
Lettera a: si dovrà controllare il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante dopo l’immissione in commercio di un prodotto, nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione. I controlli potranno essere limitati a quei prodotti dai quali possono derivare rischi per la salute in caso di installazione, utilizzo e manutenzione non conformi alle norme del fabbricante.
Lettera b: in caso di prodotti il cui utilizzo richiede competenze specialistiche o un’apposita formazione, i Cantoni controllano se l’utente soddisfi questi requisiti.
Lettera c: i controlli delle misure da adottare in caso di esposizioni elevate, come per esempio le esposizioni agli stimoli sonori disciplinate dall’OSLa, resteranno competenza dei Cantoni. L’UFSP continuerà a coadiuvarli nell’attività esecutiva.
Lettera d: i Cantoni controllano i divieti di consegna e di possesso in conformità all’articolo 5. Poiché tali divieti si applicano solamente a un numero assai limitato di prodotti pericolosi, l’esecuzione di queste disposizioni non rappresenterà un onere gravoso. Il divieto di possesso, previsto soprattutto per i puntatori laser potenti, dovrà essere eseguito dalla polizia, la quale in parte già oggi confisca puntatori laser potenti che sono classificati come «oggetti pericolosi» in conformità alla legge sulle armi. L’esecuzione risulterà, tuttavia, semplificata dall’introduzione di un chiaro divieto di possesso.
Lettera e: i Cantoni controllano eventuali divieti di utilizzo di prodotti, in particolare per quel che concerne l’utilizzo professionale e commerciale di dispositivi medici o prodotti simili che presuppongono competenze mediche. L’attività esecutiva dovrà essere esercitata nel quadro dell’esecuzione dell’ordinanza sui cosmetici o degli altri controlli eseguiti negli studi estetici.
Capoverso 2: nonostante il controllo delle misure di cui all’articolo 4 spetti quasi interamente ai Cantoni, ai fini di un’attuazione conforme e corretta dei controlli potrebbe essere opportuno prevedere la competenza esecutiva della Confederazione in ambiti specifici e circoscritti, come per esempio quello dei raggi laser o delle manifestazioni che espongono a RNI. Ai sensi di questo capoverso, il Consiglio federale si riserva pertanto la possibilità di conferire alla Confederazione, e più precisamente all’UFSP, la competenza di effettuare essa stessa misurazioni complesse e specialistiche, soprattutto in ambito ottico. Per misurazioni e controlli in loco, l’UFSP potrà incaricare terzi, come per esempio l’Istituto federale di metrologia (METAS), già operativo nel campo degli spettacoli laser. Nell’interesse di un chiara ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale eserciterà questa competenza soltanto in modo molto restrittivo.