Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 10 Delega di compiti
Capoverso 1: il presente articolo crea la base legale per la delega esterna di compiti esecutivi. In deroga all’organizzazione ordinaria delle autorità, la delega di compiti necessita di un’autorizzazione speciale del legislatore. Ai sensi di questo capoverso, il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo delle misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute di cui all’articolo 4, i quali all’occorrenza devono poter ordinare mediante decisione l’immediata cessazione delle esposizioni. Terzi possono essere incaricati, per esempio, del controllo degli spettacoli laser; si tratta di compiti molto tecnici, nei quali sono altamente specializzati organizzazioni ed esperti esterni all’Amministrazione federale. In questi ambiti sarebbe conforme allo scopo e opportuno dal punto di vista economico delegare alcuni compiti esecutivi a organizzazioni esterne e a persone che dispongono di conoscenze specifiche.
Capoverso 2: il Consiglio federale sorveglia l’operato dei terzi incaricati.
Capoverso 3: questo capoverso crea la base legale affinché i terzi incaricati possano riscuotere emolumenti per l’adempimento dei propri compiti. Per potersi richiamare alla normativa federale in materia di emolumenti, il Consiglio federale deve prevedere le disposizioni necessarie per la riscossione di emolumenti adeguati conformemente all’articolo 46a LOGA. Nella definizione degli emolumenti, disciplinati all’articolo 12, dovrà tener conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei
55
costi. Per il resto, si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti
Capoverso 4: in virtù di questo capoverso, la Confederazione accorderà a terzi incaricati una remunerazione se la riscossione di emolumenti non consente loro di coprire le spese.
Articolo 11 Provvedimenti amministrativi
L’articolo 11 si prefigge l’obiettivo di fornire agli organi di controllo tutte le competenze necessarie all’adempimento dei propri compiti. Il capoverso 1 autorizza gli organi di controllo a effettuare i controlli sul posto.
Se da un controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante, l’organo di controllo, nella maggior parte dei casi di competenza cantonale, è tenuto ad adottare le misure necessarie a proteggere la sicurezza e la salute. I capoversi 2 e 3 creano le basi legali formali che consentono agli organi di controllo di disporre o eseguire queste misure. Nella fattispecie, l’organo di controllo può ricorrere in particolare alle misure descritte al capoverso 3, che si ispirano a quelle contenute nella LSPro e nella LOTC. Nello svolgimento di questi compiti, gli organi di controllo competenti dovranno osservare il principio della proporzionalità di cui all’articolo 5 Cost. La procedura per la disposizione di misure relative ai controlli da parte di servizi federali è stabilita in conformità alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Alle misure emanate dagli organi di controllo cantonali si applica il diritto procedurale del Cantone interessato.
Capoverso 4: se l’utente non informa esso stesso il pubblico in tempo utile e in modo efficace sui pericoli derivanti dall’utilizzo di un prodotto, gli organi di controllo competenti provvederanno ad avvertire la popolazione di tali pericoli.
Articolo 12 Emolumenti
Ai sensi di questo articolo, gli organi di esecuzione cantonali e federali, come anche eventuali terzi incaricati dalla Confederazione, riscuoteranno emolumenti per l’esecuzione di diversi controlli, e più precisamente di quelli previsti dagli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1. In tal modo, la Confederazione provvede alle condizioni legali necessarie affinché gli organi di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni, come anche eventuali terzi coinvolti, possano finanziare almeno parte delle spese di esecuzione del diritto federale mediante la riscossione di emolumenti.
55