Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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essere definiti dal fabbricante, dall’importatore, dagli organismi internazionali di normalizzazione, dai comitati scientifici e dall’ambiente scientifico stesso.

L’acquisizione delle basi scientifiche sarà per la maggior parte finanziata da mezzi diretti, stanziati nel quadro della ricerca del settore pubblico o del sostegno alla ricerca dell’Amministrazione federale. Questa misura è retta dalla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e

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dell'innovazione (art. 14 LPRI). Secondo l’articolo 16 di questa legge, la ricerca del settore pubblico è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia per ottenere i risultati di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti. Secondo lo stesso articolo capoverso 2 lettera d, questa definizione si applica anche ai mandati di ricerca. Poiché la LPRI disciplina la ricerca dell’Amministrazione federale, un mero rinvio alla normativa quadro sarà sufficiente (cfr. messaggio concernente la LPRI; FF 2011 7811).

Per l’acquisizione delle basi scientifiche dovrà essere possibile coinvolgere anche altre autorità federali competenti, come anche le già esistenti Commissioni federali della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CPR) e per la lotta contro il rumore (CFLR), allo scopo di ottenere una perizia o un secondo parere in merito a basi scientifiche o pubblicazioni e poter quindi completare le informazioni necessarie all’esecuzione conformemente allo stato delle conoscenze e della tecnica. La collaborazione si realizzerà su mandato dell’UFSP.

Articolo 7 Informazione del pubblico

Scopo dell’articolo 7 è informare il pubblico sui rischi per la salute implicati da prodotti che generano RNI o stimoli sonori, e sul loro utilizzo sicuro. Si tratta in particolare di prodotti disciplinati da questa legge che hanno un potenziale di pericolosità tale da richiedere informazioni e raccomandazioni supplementari per garantirne un utilizzo sicuro. Questo è il caso, per esempio, dei puntatori laser o dei trattamenti estetici che sono offerti sul mercato ma che, a causa della procedura esecutiva lacunosa, potrebbero non essere stati ancora sottoposti a controllo, tanto che la protezione della salute e della sicurezza devono essere garantite da informazioni integrative. Il mandato di informazione concerne anche le fonti di RNI e di stimoli sonori naturali, ma potenzialmente pericolose.

Nei limiti del campo di applicazione di questa legge ed eventualmente in collaborazione con altri Uffici, l’UFSP dovrà avere inoltre la possibilità di informare il pubblico su tematiche che, pur non riguardando direttamente i rischi per la salute, richiedono, per svariati motivi, informazioni attuali. Ne sono un esempio le questioni ricorrenti o anche i timori sugli eventuali rischi per la salute legati a prodotti o situazioni che espongono in misura limitata alle RNI o agli stimoli sonori.

Per pubblico s’intendono, oltre alla popolazione, anche gruppi di destinatari specifici come, ad esempio, il personale medico, l’industria, il commercio, le altre autorità interessate e coloro che utilizzano prodotti che generano RNI e stimoli sonori a scopi professionali e commerciali. A tali gruppi dovranno essere fornite informazioni mirate e scientificamente fondate in relazione non solo ai rischi sopra esposti bensì anche alle misure da adottare, alle esposizioni, alle conoscenze acquisite in materia di salute e agli aspetti giuridici. I canali d’informazione sono soprattutto Internet, ma anche opuscoli informativi, comunicati stampa, articoli in riviste specializzate o campagne d’informazione.

Articolo 8 Esecuzione da parte della Confederazione

La nuova legge impone che i compiti esecutivi siano ripartiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo il capoverso 1, la Confederazione garantisce l’esecuzione della legge per quanto l’articolo 9, ai sensi del federalismo d’esecuzione (art. 46 cpv. 1 Cost.), non delega ai Cantoni i compiti esecutivi in loco. Pertanto alla Confederazione restano soprattutto compiti di coordinamento e di informazione.

Oltre al coordinamento, all’informazione e alle poche attività di controllo del mercato (cfr. art. 8 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2), l’esecuzione dovrà restare competenza della Confederazione, così da consentire all’UFSP di rappresentare direttamente gli interessi in materia di tutela della salute in seno ai comitati internazionali di normalizzazione. Questa misura è importante poiché le norme rappresentano uno dei

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RS 420.1