Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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dell'osservanza del limite d'età per la consegna dei prodotti è possibile effettuare test d’acquisto.
La principale novità del presente avamprogetto è rappresentata dalle restrizioni in materia di pubblicità,promozione delle vendite e sponsorizzazione (lett. c). In particolare è previsto un ulteriore inasprimento delle norme sulla pubblicità. Nella legislazione attuale sono vietate soltanto la pubblicità e la promozione delle vendite destinate specialmente ai giovani minori di 18 anni. In futuro le limitazioni previste riguarderanno non solo i prodotti del tabacco ma anche gli oggetti che formano un’unità funzionale con il prodotto del tabacco consumato62.
Con il disciplinamento degli ambiti elencati al capoverso 1, l'avamprogetto di legge persegue due obiettivi (cpv. 2): la riduzione del consumo di prodotti del tabacco (lett. a) e la limitazione degli effetti nocivi sulla salute legati al consumo dei prodotti del tabacco (lett. b). Orientandosi a questi obiettivi l'avamprogetto prevede una serie di misure: ad esempio, con riferimento al primo, esso dispone il divieto di consegna a minorenni, il divieto d'inganno, limitazioni supplementari in materia di pubblicità, promozione delle vendite e sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco nonché un’informazione del pubblico sui rischi per la salute che tali prodotti presentano. L’obiettivo di ridurre gli effetti nocivi sulla salute legati al consumo è invece perseguito attraverso la prescrizione di quantità massime relative al contenuto di determinati ingredienti.
Art. 2 Campo d'applicazione
Se da un lato la legge è applicabile ai prodotti del tabacco, dall’altro le disposizioni pubblicitarie sono valide anche per oggetti che formano un’unità funzionale con il prodotto del tabacco consumato (cpv. 1). Si tratta di oggetti abbinati ai prodotti del tabacco affinché questi ultimi possano essere consumati, per esempio le pipe, le pipe ad acqua, i bocchini,le cartine, i filtri per sigarette oppure gli apparecchi che servono a dispensare ricariche delle sigarette elettroniche. Essi non comprendono invece gli accendini e i fiammiferi.
Il capoverso 2 elenca gli ambiti per i quali la legge non è applicabile. L'eccezione riguardante il consumo proprio previsto dal diritto vigente viene confermata, ma con una nuova terminologia più esplicita e consona alla realtà, considerando che l’uso dei prodotti del tabacco è di per sé sempre personale (lett. a-b). La coltura di tabacco, l’elaborazione e la preparazione di prodotti del tabacco da parte di un consumatore per il consumo proprio, al pari dell’importazione di tali prodotti a questo scopo, sono esclusi dal campo di applicazione della legge. L’importazione di un prodotto da parte di un consumatore per consumo proprio riguarda solo il consumo della persona in questione, escludendo qualsiasi possibilità d'importare prodotti del tabacco per un uso destinato a più persone, anche qualora si tratti di membri della stessa famiglia. Nel campo delle derrate alimentari, l’eccezione del consumo proprio mira a non disciplinare un ambito nel quale deve emergere esclusivamente la responsabilità individuale del consumatore. Quindi, le prescrizioni statali non proteggono in particolar modo il consumatore che produce e importa prodotti destinati a coprire le proprie esigenze individuali.63 Lo scopo di questa eccezione è il medesimo per i prodotti del tabacco. Una piccola riserva a questa deroga è stata introdotta con
62 V. commento art. 2 cpv. 1.
63 Messaggio del 30 gennaio 1989 concernente la legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr), FF 1989 I 849, pag. 875.