Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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Per i prodotti senza tabacco utilizzati come prodotti del tabacco che liberano sostanze destinate a essere inalate non contenenti nicotina, in linea di principio la LPTab non è applicabile. Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale ha la facoltà di assimilarli ai prodotti del tabacco per determinate disposizioni della presente legge, qualora questo sia necessario per la protezione della salute. In particolare, potrà prevedere l'applicazione dell'articolo concernente la composizione e le emissioni nonché l'applicazione degli articoli concernenti le limitazioni alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco66.

Come nel diritto vigente, la terminologia utilizzata nella LPTab per i prodotti del tabacco non corrisponde a quella utilizzata nella legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (LImT)67. Infatti, poiché le due normative perseguono finalità differenti, non appare necessario unificarne la terminologia. La LImT definisce il materiale greggio, i tabacchi manufatti e i prodotti di sostituzione in maniera molto precisa, al fine di assoggettarli all'imposta sul tabacco. Nei prodotti di sostituzione rientrano tutti gli articoli privi o contenenti poco tabacco, i quali tuttavia sono utilizzati come tabacco anche se non devono essere accesi per essere consumati. I prodotti contenenti tabacco destinati a essere fumati rientrano nei tabacchi manufatti, mentre tutti gli altri, come il tabacco da masticare e le sigarette alle erbe, sono considerati prodotti di sostituzione. Le sigarette elettroniche facevano parte di quest’ultima categoria, finché nel 2011 il Parlamento, a seguito della Mozione Zanetti (11.3178), ha deciso di prevedere un'eccezione che le esonera dall'imposta sul tabacco.

Sezione 2 Principi

Art. 4 Immissione in commercio e controllo autonomo

L’avamprogetto richiede la conformità legale dei prodotti al momento dell’immissione in commercio (cpv. 1), rinunciando al disciplinamento degli stadi di produzione antecedenti. Secondo questo principio, i prodotti che rispettano i requisiti legali possono essere messi in commercio senza l’intervento delle autorità. Al contrario, i prodotti definiti all’articolo 3 capoverso 2 (sigarette alle erbe, esigarette) devono essere notificati al più tardi quando sono sul punto di essere consegnati per la prima volta ai consumatori (cfr. art. 10). La mancata notifica non è un motivo sufficiente per comportare il ritiro del prodotto dal mercato, a patto che questo non risulti rischioso per la salute del consumatore.

Il presente avamprogetto, a differenza della legge vigente, cessa di disciplinare il transito e l’esportazione, concentrandosi unicamente sull’immissione in commercio. Applicare la legge al transito è insensato, dato che non è prevista alcuna prescrizione concernente il trasporto. La normativa vigente prevede una deroga per i prodotti destinati esclusivamente all’esportazione, i quali devono essere conformi alle prescrizioni del Paese di destinazione. Il controllo di conformità al diritto estero è difficile da realizzare e peraltro viene già attuato dal Paese di destinazione. È quindi preferibile che le autorità esecutive focalizzino i propri controlli sui prodotti

66 V. anche commento p.1.2.2.

67 RS 641.31