Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
l’aggiunta dell’articolo 11 che permette al Consiglio federale di limitare la quantità di prodotti del tabacco, non conformi alla legge, importanti da un consumatore per proprio consumo personale. Una riserva analoga è ora parimenti prevista dalla nLDerr (art. 2 cpv. 5).
La limitazione esistente nel diritto vigente rispetto alla LATer viene riconfermata (cpv. 3). Con la parificazione delle sigarette elettroniche contenenti nicotina ai prodotti del tabacco, questa disposizione è significativa poiché la legislazione sugli agenti terapeutici consente di omologare questi articoli come medicamenti. In linea di principio le sigarette elettroniche rientrano nel campo d'applicazione della LPTab. Tuttavia se dichiarati articoli per la disassuefazione (con effetto terapeutico), questi articoli sono assoggettati alla LATer e la LPTab non è applicabile. Inoltre, un’altra chiara limitazione viene sancita in relazione alla legge sugli stupefacenti, ciò che appare particolarmente opportuno in ordine sia ai prodotti senza tabacco destinati a essere fumati (sigarette alle erbe), sia alle sigarette elettroniche, che potrebbero contenere sostanze stupefacenti.
I liquidi utilizzati nelle sigarette elettroniche con o senza nicotina sottostanno invece alla legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim)64. In particolare, questi liquidi devono essere classificati, imballati e caratterizzati secondo la legislazione sui prodotti chimici. Un’eventuale limitazione del campo d'applicazione della legge sui prodotti chimici in merito a questo o ad altri aspetti dovrebbe e potrebbe essere applicata in futuro a livello di ordinanza (cfr. art. 2 cpv. 4 LPChim).
Secondo il capoverso 4, la pubblicità e la sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco alla radio e alla televisione non sono disciplinate nella LPTab ma bensì nella LRTV.
Art. 3 Definizioni
La definizione di «prodotti del tabacco» è fondamentale nel presente avamprogetto, in quanto permette di determinare quali prodotti rientrano nel suo campo d'applicazione. Due categorie di prodotti sono ormai assimilati ai prodotti del tabacco. Inoltre, per assicurare una buona comprensione e un'attuazione uniforme della legge, i concetti di «immissione in commercio», «sponsorizzazione» e «test d'acquisto» necessitano di una definizione precisa.
La definizione dei prodotti del tabacco (cpv. 1, lett. a) riprende quella dell'attuale articolo 2 lettera d OTab. Ad esempio sono prodotti destinati a essere fumati i sigari, le sigarette e prodotti simili, nonché il tabacco tagliato e quello in rotoli. I prodotti contenenti tabacco destinati a essere inalati sono nuovamente menzionati nel testo ma figurano già nella definizione del diritto vigente, che precisa «segnatamente destinati a essere fumati». Tale esplicita menzione deriva dal fatto che questi prodotti, destinati a essere inalati e contenenti tabacco riscaldato (senza combustione), sono presenti sul mercato svizzero dal 2006. Il tabacco da fiuto invece è quello che si aspira dal naso. I prodotti del tabacco destinati a essere «succhiati» non figurano più esplicitamente nella definizione. In questo modo si intende evitare una possibile contraddizione rispetto all’attuale divieto dei prodotti del tabacco per uso orale.
64 RS 813.1