Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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destinati al mercato svizzero. Decadono così l’obbligo di caratterizzare la merce (destinata all’esportazione) e quello di notificare l’esportazione al Cantone. Le autorità di esecuzione sono perciò sgravate da questi compiti senza che questo comporti cambiamenti significativi a livello materiale.
L’attuale obbligo del controllo autonomo (art. 23 LDerr) viene ripreso come principio. Con i moderni metodi di produzione si suppone che la conformità legale del prodotto finale implichi di norma l’irreprensibilità del processo di produzione. Rispetto al controllo autonomo, il controllo ufficiale (art. 29 seg.) è sussidiario, pur non dispensando dal controllo autonomo.
Il capoverso 2 obbliga il Consiglio federale a disciplinare i requisiti del controllo autonomo e la relativa documentazione. Nel concetto di documentazione ricadono anche tutti i documenti e le attestazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell’autorità esecutive per dimostrare la conformità legale dei prodotti del tabacco. Inoltre, il Consiglio federale può dichiarare obbligatori taluni metodi di analisi come le misurazioni meccaniche del tenore di sostanze nocive nel fumo delle sigarette ai sensi delle relative norme ISO.
Art. 5 Protezione dagli inganni
L'articolo 5 disciplina la protezione dagli inganni nell'ottica della protezione della salute e prevede che la presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti del tabacco, così come la loro pubblicità, non devono essere ingannevoli per il consumatore (cpv. 1). Essi non devono comportare indicazioni ingannevoli o deliberatamente false, imprecise o inesatte. Si tratta di una ripresa del principio sancito nel diritto vigente68, ma limitato ai suoi aspetti relativi alla salute. Rispetto al diritto anteriore, che include taluni altri aspetti, questo avamprogetto prevede quindi un allentamento.
Nell'ottica sanitaria, proteggere dagli inganni significa preservare il consumatore da indicazioni fuorvianti sugli effetti che un prodotto può avere sulla sua salute come pure sui pericoli o le emissioni del prodotto (cpv. 2). Il consumatore ha diritto di sapere esattamente a quali rischi si espone quando, ad esempio, fuma una sigaretta di tabacco o una sigaretta elettronica. Per contro, questa disposizione non disciplina gli inganni relativi al prodotto stesso, ad esempio quelli concernenti la composizione o la fabbricazione.
È vietato utilizzare indicazioni, marchi e simboli o altri segni come, ad esempio, «light», «ultra-light» o «mild», suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto del tabacco sia meno dannoso di altri (cpv. 3). Questo divieto corrisponde al diritto vigente.
68 V. art. 17 OTab.