Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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La definizione, in senso lato, di «immissione in commercio» (lett. b), parzialmente ripresa dall’articolo 6 nLDerr, comprende la detenzione, l'importazione e l'offerta in vista della consegna ai consumatori nonché la consegna stessa a titolo gratuito o oneroso. Per «detenzione» in vista della consegna ai consumatori s'intende il fatto di detenere, conservare o stoccare il prodotto che, all'atto finale, sarà consegnato ai consumatori, indipendentemente dal numero di intermediari lungo la filiera. Questo concerne sia la detenzione del grossista, sia quella del dettagliante. L'importazione in vista della consegna è menzionata esplicitamente e corrisponde già alla prassi abituale. La detenzione finalizzata all'esportazione non è compresa nella definizione di «immissione in commercio». Lo stoccaggio e l’immagazzinamento di prodotti del tabacco destinati all’esportazione non rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Il concetto di «offerta» comprende anche quella effettuata online (tramite internet). L'utilizzo di questa nuova nozione non comporta però alcuna modifica materiale in rapporto alla legislazione attuale.

La definizione di «sponsorizzazione» si ispira al diritto dell'UE, in particolare all'articolo 2 lettera c della direttiva 2003/33/CE65 (lett. c). A livello europeo la sponsorizzazione rappresenta qualsiasi forma di contributo a un evento, a un'attività o a una persona, indipendentemente dal fatto che esso sia fornito in denaro o in natura (ad es. messa a disposizione di materiale) o altre agevolazioni (ad es. messa a disposizione di locali).

Un «test d'acquisto» è un acquisto o un tentativo d'acquisto effettuato su mandato da parte di un minore al fine di testare il rispetto del divieto di vendita (lett. d). Tale definizione si discosta da quella contenuta nel progetto di legge inerente al commercio di alcol. Essa include il tentativo d'acquisto che, qualora il venditore si rifiuti di vendere il prodotto, deve comunque essere considerato come facente parte del test d'acquisto. Anche la precisazione del mandante nella definizione non è necessaria in quanto la sua figura è definita nella disposizione sui test d'acquisto.

Nel capoverso 2 i prodotti senza tabacco destinati a essere fumati (ad es. le sigarette alle erbe) e i prodotti senza tabacco utilizzati come prodotti del tabacco che liberano sostanze destinate a essere inalate e contenenti nicotina (ad es. le sigarette elettroniche) sono assimilati ai prodotti del tabacco.

Gli articoli per fumatori a base di succedanei del tabacco, come le sigarette alle erbe, rientrano nuovamente nella categoria dei prodotti senza tabacco destinati a essere fumati (lett. a). La terminologia è stata adattata per consentire una migliore coerenza con i nuovi prodotti senza tabacco utilizzati come prodotti del tabacco che liberano sostanze destinate a essere inalate e contenenti nicotina, integrati nuovamente (lett. b). Quest'ultima categoria comprende solo i prodotti utilizzati come prodotti del tabacco in particolare le sigarette elettroniche (e-sigarette), i sigari elettronici (esigari), nonché le pipe ad acqua elettroniche (e-shishas) e le relative ricariche. Ciò consente di escludere che altri apparecchi per inalazione (ad es. contro il raffreddore) rientrino nella stessa categoria di prodotti e siano pertanto considerati prodotti del tabacco.

65 Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione connesse ai prodotti del tabacco, GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.