Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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obbligatorio, inclusi i dati cantonali relativi all'esecuzione della legislazione federale sui prodotti del tabacco.
Art. 34 Scambio di dati necessari per l'esecuzione
L'articolo 34 si basa sull’articolo 61 nLDerr. Soltanto lo scambio di dati al fine di ottemperare all'obbligo di presentare rapporti statuiti da trattati internazionali non viene ripreso, dato che nel settore del tabacco non esiste alcun trattato che imponga un obbligo di questo tipo. Per assicurare l'esecuzione della LPTab, gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni devono poter condividere le proprie informazioni. Qualora sorgessero problemi riguardo a un prodotto del tabacco immesso in commercio, un organo di esecuzione cantonale deve poterne informare l'organo di esecuzione competente di un altro Cantone o le autorità federali. Per verificare che tutte le aziende attive nell'importazione di prodotti del tabacco abbiano dato seguito all'obbligo di notifica di cui all'articolo 20, l'UFSP deve parimenti poter ottenere dall’AFD l'elenco delle imprese che importano prodotti del tabacco.
Oltre agli organi di esecuzione cantonali e federali, organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato possono essere coinvolte nell’attuazione della legislazione sui prodotti del tabacco ed essere investite di funzioni che rientrano nell'ambito dei controlli ufficiali. Come avviene nel settore dell'alcol, lo svolgimento di test d'acquisto può ad esempio essere affidata a un'organizzazione privata,.
Il capoverso 1 obbliga gli organi summenzionati a scambiarsi i dati necessari per svolgere i compiti esecutivi loro assegnati dalla legislazione sui prodotti del tabacco. L'espressione «dati di esecuzione necessari» riguarda sia i dati personali sia altre informazioni relative all'applicazione della legislazione concernente i prodotti del tabacco, come le statistiche delle contestazioni o i risultati di ispezioni.
L'obbligo di fornire dati si applica solo se le informazioni richieste sono effettivamente necessarie per svolgere un compito esecutivo e se l'organismo che ne fa richiesta è stato effettivamente investito di tale compito. In caso contrario non è possibile alcuno scambio di dati.
Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli dello scambio di dati, ossia le modalità dello scambio e la forma nella quale devono essere trasmessi. Quest'ultimo elemento è importante se è auspicato un utilizzo efficace dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.
Art. 35 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali
L'articolo 35 è integralmente ripreso dall'articolo 62 nLDerr. Nel quadro della cooperazione internazionale di cui all'articolo 26, la Svizzera è chiamata a scambiare informazioni con autorità o istituzioni estere e con organizzazioni internazionali. Spetta al Consiglio federale disciplinare le competenze e le procedure applicabili a questi scambi di dati al fine di assicurare un utilizzo efficace dei dati necessari, garantendo al contempo il rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati (cpv. 1).
Per principio, nessun dato sulle sanzioni amministrative o penali inflitte a un’impresa deve essere trasmesso all’estero. Tuttavia, se una trasmissione di dati si