Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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re queste misure cautelari nell'ambito di tutti i settori dell'esecuzione. In questo modo è possibile ad esempio mettere in sicurezza una partita di liquidi impuri contenenti nicotina destinati alle sigarette elettroniche. I costi di tali misure cautelari sono a carico dell'impresa sottoposta a controllo che li ha causati (secondo il cosiddetto principio del perturbatore).
Art. 32 Denuncia penale
Il capoverso 1 riprende l'articolo 38 nLDerr e prevede la denuncia penale in caso di infrazione alle prescrizioni della LPTab. Nella prassi, dai controlli nel settore delle derrate alimentari è emerso che spesso gli obiettivi perseguiti con la presente legge possono essere meglio centrati non tanto con misure repressive, ma piuttosto con colloqui chiarificatori tra le autorità di esecuzione e le imprese sottoposte a controllo. Ecco perché nei casi meno gravi è prevista la rinuncia alla denuncia penale (cpv. 2). Pertanto, nei casi di denuncia le autorità di esecuzione devono poter disporre di un ampio potere discrezionale, che dovranno tuttavia esercitare in osservanza dei principi dell’uguaglianza giuridica e della protezione dall'arbitrio nonché degli altri principi costituzionali.
Sezione 5 Trattamento dei dati
Art. 33 Trattamento dei dati personali
L'articolo 33 è ripreso integralmente dall'articolo 60 nLDerr. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)101 dispone, all'articolo 17, che gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali solo se esiste una base legale corrispondente. Il capoverso 1 fornisce questa base legale per qualsiasi trattamento dei dati connesso all'esecuzione della legislazione sui prodotti del tabacco. Il trattamento verterà su dati personali (cfr. la definizione di questo termine all'art. 3 lett. a LPD) e in particolare su dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 3 lett. c LPD), segnatamente quelli che riguardano i procedimenti e le sanzioni amministrativi. Per contro, lo scambio di dati è specificamente disciplinato agli articoli 34 e 35.
Il trattamento dei dati deve obbedire ai principi generali della legislazione sulla protezione dei dati, tra cui il diritto di ogni persona di consultare tutti i dati registrati che la concernono (art. 8 LPD) e, se del caso, di richiederne la rettifica (art. 5 LPD).
Tuttavia, la legge federale sulla protezione dei dati non è sempre applicabile. Si è rinunciato a dichiararla tale ai Cantoni, tant'è che oggi ognuno di essi possiede la sua legge in materia che protegge sufficientemente gli interessati. Qualora un Cantone derogasse in un caso isolato alla norma standard, rimarrebbe applicabile l'articolo 37 LPD, che dichiara obbligatorie le disposizioni summenzionate in esecuzione del diritto federale.
Il capoverso 2 abilita il Consiglio federale a disciplinare la forma e il contenuto del trattamento e dello scambio di dati. Un punto importante riguarda i termini per la conservazione e la distruzione dei dati, che il Consiglio federale fisserà a titolo
101 RS 235.1