Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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rivela assolutamente indispensabile per scongiurare un pericolo immediato per la salute oppure se la Svizzera si è impegnata a fornire questi dati in virtù di un trattato internazionale o della decisione di un'organizzazione internazionale, il presente avamprogetto di legge consente la comunicazione di questi dati degni di particolare attenzione (cpv. 2). Il primo caso corrisponde in realtà alla clausola generale di polizia applicabile all’intero diritto svizzera. Nei casi gravi rimane inoltre aperta la possibilità di ricorrere ai consueti strumenti d'assistenza giudiziaria.

Lo scambio di dati con autorità o istituzioni estere e con organizzazioni internazionali nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni tecniche è disciplinato dall'articolo 22 LOTC.

Sezione 6 Finanziamento

Art. 36 Ripartizione dei costi

L’articolo 36 riprende il disciplinamento della ripartizione dei costi previsto all’articolo 44 LDerr e all'articolo 58 capoverso 1 nLDerr. Secondo questo articolo, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza, a condizione che i compiti loro affidati non possano essere coperti con retribuzioni (cfr. art. 37). Non avendo alcuna valenza giuridica, il capoverso 2 dell'articolo 58 nLDerr non è stato ripreso.

Art. 37 Emolumenti

Il presente articolo dispone che le autorità federali e cantonali competenti riscuotano emolumenti per i controlli effettuati e le misure prese (cpv. 1) di cui agli articoli 29–

31. In tal modo la Confederazione garantisce i presupposti giuridici necessari affinché gli uffici di esecuzione cantonali e federali possano finanziare almeno in parte le spese sostenute per l'esecuzione del diritto federale attraverso emolumenti propri.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza in materia di regolamentazione dei dettagli concernenti la riscossione degli emolumenti. In questo ambito è necessario rispettare due importanti principi fondamentali: il principio dell'equivalenza e il principio della copertura dei costi (cpv. 3). In base al principio dell'equivalenza, la riscossione degli emolumenti per finanziare i costi amministrativi legati alle attività di controllo è ritenuta legittima qualora anche gli ambiti coinvolti traggano un vantaggio dall'attività di controllo ad esempio una maggiore fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti sottoposti a controllo. Il principio della copertura dei costi prevede che gli emolumenti debbano coprire fondamentalmente tutti i costi derivanti dall'espletamento dei compiti.

Riguardo all’importo degli emolumenti prelevati dalle autorità cantonali, il Consiglio federale ne definisce il quadro tariffario al fine di evitare una distorsione della concorrenza dovuta a divergenze troppo elevate da un Cantone all'altro (cpv. 4). Questo corrisponde al diritto vigente.

Il capoverso 5 stabilisce che nell'ambito della riscossione degli emolumenti il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché sussista un interesse pubblico prevalente. Si pensi in prima linea al principio, comunemente accettato nel diritto in