Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

siano conformi alle normative di legge (cpv. 2). Per garantire e verificare il rispetto del diritto sul tabacco, le autorità di esecuzione possono esigere informazioni (lett.

a) e tutti i documenti ritenuti importanti, quali ricette e bollettini di consegna, che possono visionare e copiare (lett. b). Le copie servono a documentare i controlli e consentono ai funzionari amministrativi di sottoporre i documenti a esami e verifiche approfondite dopo l'ispezione. Le copie permettono anche di documentare le prove. Se necessario, le informazioni possono essere richieste anche a terzi, i quali sono tenuti altresì a prestarsi a un confronto dei documenti. La persona sottoposta a un controllo deve partecipare e permettere le ispezioni (cpv. c). Su richiesta delle autorità di esecuzione essa deve inoltre garantire l'accesso a tutti i luoghi ritenuti importanti per verificare il rispetto dei requisiti legali inerenti ai prodotti del tabacco (lett. d) Essa deve anche consentire il prelievo di campioni e su richiesta è tenuta a mettere a disposizione campioni (lett. e).

La norma di delega di cui al capoverso 3 riprende in parte l'articolo 25 nLDerr. Essa consente al Consiglio federale di dichiarare vincolanti determinate procedure di prelievo di campioni o di analisi, segnatamente norme tecniche definite a livello internazionale. Ciò serve a garantire una determinata uniformità alle procedure di esecuzione senza limitare inutilmente il margine di azione dei Cantoni. Si rinuncia invece a fissare una frequenza di controllo, come è invece usuale nel settore delle derrate alimentari.

Art. 30 Misure

Questa disposizione disciplina le misure che possono essere prese qualora si verifichi una contestazione di prodotti. Obiettivo di ogni misura, secondo il capoverso 1, è il ripristino della situazione legale con addebito delle spese all'impresa sottoposta a controllo. La Costituzione federale esige a questo riguardo che l'attività dello Stato risponda al pubblico interesse e sia proporzionata allo scopo (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.). Nel rispetto di questi principi, il disciplinamento di cui al capoverso 2 autorizza le autorità di esecuzione a vietare l'immissione in commercio di prodotti non conformi (lett. a), a disporne il richiamo, il ritiro o la distruzione da parte dei responsabili (lett. b), oppure la confisca(lett. c). Può inoltre pretendere di respingerli alla frontiera (lett. d). In caso di tipologie non conformi di pubblicità, promozione delle vendite e sponsorizzazione, può essere previsto il divieto di utilizzo delle misure pubblicitarie, il blocco della promozione alle vendite e il divieto di menzione del nome di uno sponsor (lett. e-g).

Secondo il capoverso 3, le imprese sottoposte a controllo sono tenute a garantire la conformità dei prodotti. Possono quindi venire obbligate ad accertare le cause delle inosservanze(lett. a), a prendere misure adeguate per porvi rimedio (lett. b) e a informare le autorità di esecuzione sulle misure prese (lett. c).

Art. 31 Misure cautelari

Questo articolo riprende in larga parte l'articolo 37 nLDerr. Le misure cautelari introdotte consentono la messa in sicurezza dei prodotti contestati qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi (cpv. 1) oppure in caso di sospetto motivato (cpv. 2). Il capoverso 3 prevede che questi prodotti, messi in sicurezza, possano anche essere conservati d'ufficio. Questi prodotti vengono rimessi a disposizione solo quando gli accertamenti ne dimostrano la conformità legale. È possibile adotta-