Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine
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questo tema. Il progetto è stato condotto dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) nel quadro del Programma per la Salute dell'UE.99
Per quanto concerne la procedura e le condizioni da rispettare si applica l'articolo 22 LOTC nel quale è disciplinata l'assistenza amministrativa internazionale. Un rinvio a tale disposizione figura all'articolo 46 capoverso 2 nLDerr, ma non è stato ripreso nel presente avamprogetto, poiché la disposizione della LOTC è comunque applicabile. Nella nLDerr l'indicazione ha unicamente carattere dichiaratorio.
L'articolo 18 LOTC prevede la possibilità di effettuare esami e valutazioni di conformità anche all'estero; in tal caso i rapporti d'esame e i certificati di conformità sono riconosciuti in Svizzera se vengono adempiute determinate condizioni. Il riconoscimento di servizi di controllo esteri e di autorizzazioni rilasciate all'estero, come menzionate nell'articolo 46 capoverso 4 nLDerr – che ha un campo d'applicazione più esteso rispetto all’articolo 18 LOTC – non viene ripreso per i prodotti del tabacco. Le possibilità offerte dall'articolo 18 LOTC sono ritenute sufficienti.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere accordi internazionali in materia di cooperazione tecnica nei settori rilevanti del campo d'applicazione della presente legge. In particolare, sono auspicabili accordi concernenti la partecipazione della Svizzera a sistemi d'informazione internazionali per i consumatori o le autorità. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 LOTC è possibile concludere altri accordi internazionali, in particolare sull'adozione o la modifica di norme tecniche.
Sezione 2 Cantoni
Art. 27
L'attuale ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni non viene modificata. I Cantoni eseguono le prescrizioni della presente legge fintanto che l'esecuzione non venga espressamente trasferita alla Confederazione (cpv. 1). Sono tipicamente contemplate la sorveglianza del mercato mediante ispezione, prelievo di campioni e analisi, nonché la verifica del divieto di consegna a minorenni e delle norme pubblicitarie. I Cantoni emanano i loro regolamenti attuativi e organizzativi (cpv. 2) e ne informano la Confederazione (cpv. 3). Per garantire un'esecuzione unificata in tutta la Svizzera, i Cantoni coordinano le loro attività (cpv. 4). Questa norma s' ispira agli articoli 48 e 51 nLDerr.
I costi sostenuti dai Cantoni per questo progetto legislativo, in base all'articolo 46 capoverso 1 Cost. concernente l'esecuzione del diritto federale, in base alla prassi correntenell'ambito del diritto della polizia sanitaria non vengono risarciti dalla Confederazione. Con l'articolo 37 della legge è tuttavia prevista una regolamentazione federale che autorizza i Cantoni a coprire i costi derivanti dai compiti esecutivi mediante la riscossione di emolumenti.
99 Project Public Information Tobacco Control (PITOC), v. iscrizione nella banca dati del progetto «Pitoc»: http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html