Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 21 pagine

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22 Valutazioni di principio sul progetto / Osservazioni di carattere generale

In linea di massima, il progetto e la chiarezza che ne deriva sono accettati da tutti i partecipanti alla consultazione. Viene accolto positivamente il fatto che nel trattamento automatico dei dati da parte dei sistemi d’informazione disciplinati si tenga conto delle disposizioni sulla protezione dei dati. PS ritiene importante proteggere i valori etici, che devono quindi essere conservati e rafforzati. I dati rilevati in modo mirato a diversi livelli potrebbero dare un contributo significativo in questo senso.

Tuttavia, viene ripetutamente criticato il fatto che i contenuti concernenti doping e procedimenti disciplinari, introdotti con la revisione, avrebbero dovuto essere considerati già al momento dell’emanazione della LSISpo. Anche FPV e CP sono sorpresi del fatto che il Consiglio federale, già all’entrata in vigore della LSISpo, abbia dato l’incarico di presentare entro la fine del 2013 un disegno di revisione che preveda basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport. ZH esprime riserve in merito alle quantità molto grandi di dati eterogenei che devono essere trattati.

L’Unione svizzera delle arti e mestieri USAM respinge in toto la revisione. La messa in funzione di un sistema d’informazione e di dati senza una base legale sarebbe in contraddizione con la legislazione sulla protezione dei dati. La necessità di una base legale per qualsiasi attività statale sarebbe un principio fondamentale della democrazia. In generale si osserva inoltre che il disegno non offre sufficiente protezione della sfera privata. Si richiede che il progetto sia sottoposto all’incaricato federale della protezione dei dati e in seguito posto nuovamente in consultazione.

Anche TG mette sostanzialmente in discussione il progetto, in quanto sarebbero state inserite disposizioni molto problematiche. Il progetto si spingerebbe oltre il necessario.

3 Prese di posizione relative ai singoli articoli

31 Oggetto

Art. 1

FPV e CP chiedono che i diversi sistemi di trattamento dei dati siano elencati all’articolo 1, in modo che sia istituita una chiara base legale per il trattamento dei dati. Il titolo della sezione 2 andrebbe modificato di conseguenza.

32 Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

FPV e CP si chiedono se la formulazione «compiti contrattuali» costituisca una base legale sufficiente.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

ZH fa notare che il periodo di conservazione di dieci anni dei dati medici è giustificato nell’ambito di normali consultazioni mediche (cpv. 2). Se la registrazione avviene invece nell’ambito dell’assistenza a manifestazioni sportive, gli atleti dovrebbero poter decidere se i dati possano essere conservati più a lungo di quanto necessario per garantire il servizio di assistenza sanitaria alla manifestazione sportiva. Inoltre si dovrebbe verificare il rapporto del capoverso 4 (offerta dei dati all’Archivio federale) con il disciplinamento tuttora valido dell’articolo 8 dell’ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) concernente la durata di conservazione.