Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 21 pagine

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FR accoglie favorevolmente l’idea di garantire la qualità con un sistema per la valutazione die corsi, auspica tuttavia che venga lasciata ai Cantoni una certa libertà, in particolare per quanto concerne l’applicazione del concetto di visite sul posto. Domanda inoltre se l’UFSPO raccoglie i dati direttamente dai partecipanti o se in questo processo ricorrerà agli uffici cantonali G+S.

VD desidera sottolineare che il nuovo sistema di valutazione dei corsi non deve comportare un impegno aggiuntivo, né in termini finanziari né in termini amministrativi.

PS accoglie favorevolmente che sia data un’elevata priorità alla qualità della formazione per gli sportivi e riconosce che il nuovo sistema di valutazione rappresenta un contributo in tal senso.

Swiss Athletics prende atto del fatto che in futuro potrà essere ordinata la valutazione di corsi svolti da Swiss Athletics e parte dal presupposto che non ne risulterà un impegno aggiuntivo per la federazione. Inoltre Swiss Athletics propone di rinunciare a eventuali restituzioni ai sensi della legge sui sussidi nell’applicazione delle valutazioni.

Art. 26 Dati

VD fa notare che non è chiaro chi raccoglie le informazioni e le valutazioni e chi le inserisce nel sistema.

FR ritiene che il sistema attuale sia coerente e sufficiente.

VS argomenta che il sistema d’informazione può essere consultato da numerose persone, ragion per cui non dovrebbe contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione; chiede che la disposizione venga modificata in tal senso.

TI sottolinea che il nuovo sistema di valutazione comporterà per i Cantoni nuovi costi e un maggior fabbisogno di personale.

Art. 28 Comunicazione dei dati

FR e Swiss Athletics auspicano che organizzatori e capicorso «debbano» e non «possano» essere informati dei risultati di un’eventuale valutazione.

38 Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping

Per PS la lotta al doping ha un’elevata priorità, in quanto i casi di doping minacciano la credibilità e il prestigio dello sport in modo grave e a lungo termine. Le misure a scopo d’informazione, sensibilizzazione e prevenzione sarebbero fondamentali e dovrebbero essere raccolti i dati necessari ad attuarle. Per questo motivo, una base legale sarebbe una necessità.

In qualità di membro del Consiglio di fondazione di Antidoping Svizzera, Swiss Olympic accoglie favorevolmente che la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati siano disciplinati per legge. ASF condivide questo parere.

Antidoping Svizzera approva la regolamentazione prevista.

Art. 30 Scopo

WADA fa notare che la lotta al doping ha senso solo se condotta a livello internazionale. Per questo motivo ha creato il sistema d’informazione ADAMS, che permette sia la raccolta e il trattamento di dati a livello nazionale che lo scambio di dati a livello internazionale. Molti atleti internazionali usano questo sistema, motivo per cui anche l’agenzia svizzera antidoping è tenuta a utilizzarlo. Tenuto conto di queste circostanze, WADA propone che nella legge si parli di più sistemi.