Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 21 pagine

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33 Sistema nazionale d’informazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Swiss Olympic e ASF accolgono favorevolmente il sistema nazionale d’informazione per lo sport; tuttavia, per motivi di efficienza, sostenibilità, comparabilità e globalità della promozione dello sport di prestazione svizzero, chiedono che il sistema sia messo a disposizione di Swiss Olympic anche per il trattamento di discipline sportive che non beneficiano di contributi G+S, bensì dei contributi generici alle federazioni (sostegno indiretto da parte della Confederazione). In particolare devono essere create le basi affinché si possano gestire i dati degli atleti per l’assegnazione delle Swiss Olympic Card o per misure di assicurazione della qualità nell’ambito della valutazione delle biografie degli atleti (continuum giovani leve-élite). Swiss Olympic e ASF sono inoltre del parere che il sistema nazionale d’informazione per lo sport, come dice il nome, debba essere a disposizione dello sport svizzero (quindi delle federazioni sportive nazionali e delle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni) per l’organizzazione e la gestione dei dati relativi ai loro affiliati e alle loro offerte. Di conseguenza, lo sport di competizione deve continuare a essere menzionato esplicitamente (lett. e) e la possibilità per le organizzazioni citate di trattare i dati deve essere ancorata in un nuovo capoverso 2.

Swiss Athletics prende atto del fatto che lo sport di prestazione non è più menzionato esplicitamente, bensì ricompreso nel programma G+S.

Art. 9 Dati

ZH fa notare che la lettera c è formulata in modo troppo aperto e imprecisato. Andrebbe aggiunto che le indicazioni si riferiscono ad attività e funzioni nel campo dello sport.

AR ritiene generalmente problematico il fatto che la descrizione dei dati non è più esaustiva. L’utilizzo di dati degni di particolare protezione necessiterebbe inoltre di una base legale esplicita.

Swiss Olympic e ASF chiedono, in relazione alla possibilità per le federazioni sportive nazionali, le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni di organizzare e gestire nella banca dati i dati relativi ai loro affiliati e alle loro offerte, di indicare alla lettera c anche i dati relativi alla qualifica di quadri degli atleti e al loro livello di prestazione.

Swiss Athletics constata che alla lettera f non viene precisato in quale forma si possano comminare sanzioni sportive in relazione alla manipolazione di risultati sportivi o di gravi violazioni della regola della correttezza. Swiss Athletics è del parere che le federazioni non possano rispondere delle mancanze dei singoli o dei gruppi.

Jubla chiede che alla lettera e siano menzionate anche le violazioni della legge federale sull’interdizione di esercitare un’attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (termine di referendum: 6 aprile 2014).

Art. 10 Raccolta dei dati

Swiss Olympic e ASF accolgono favorevolmente la precisazione alla lettera e (comunicazione dei dati alle federazioni sportive e alle associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché determinate altre organizzazioni).

Art. 11 Comunicazione dei dati

BE, GL, BS, AI, FR e GR trovano giusto che le autorità dei Cantoni e dei Comuni competenti in materia di sport possano eseguire in prima persona le ricerche che si ripetono con regolarità. Per semplificare quanto più possibile l’applicazione, andrebbe tuttavia cancellata l’espressione «su richiesta». LU e AR concordano sul fatto che una simile richiesta sia sensata solo se si tratta