Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 21 pagine
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della prima implementazione tecnica di una procedura di richiamo. Tuttavia, nel disegno di legge mancherebbe un disciplinamento dei particolari di tale richiesta. Anche VD e JU auspicano che l’articolo sia riformulato in modo più chiaro.
ZH fa notare che il diritto d’accesso delle persone interessate ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (art. 8 LPD) è imperativo e sottolinea che la formulazione «può rendere» al capoverso 1 non può essere utilizzata in riferimento alle persone interessate (lett. a).
SG parte dal presupposto che i dati rilevati ai sensi dell’articolo 9 siano accessibili anche ai servizi cantonali. In particolare per quanto concerne i dati di cui alla lettera e (dati penali) e alla lettera f (violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro) si dovrebbe perlomeno poter capire se sussistono o meno delle registrazioni.
TG fa notare che la comunicazione a terzi del numero d’assicurato AVS è potenzialmente rischiosa per la protezione dei dati e viola il principio di proporzionalità. Secondo TG non si capisce perché si debbano mettere terzi in condizione di creare, utilizzando il numero d’assicurato AVS, ulteriori collegamenti o profili della personalità completi sugli atleti svizzeri a partire dai dati personali degni di particolare protezione ricevuti. Il numero d’assicurato AVS non dovrebbe essere diffuso. Inoltre, la diffusione del numero d’assicurato AVS nel Principato del Liechtenstein e quindi all’estero costituirebbe una violazione dell’articolo 50d della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con il quale l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS è stata disciplinata in modo molto restrittivo. L’utilizzazione sistematica illegale del numero d’assicurato sarebbe punibile (art. 88 LAVS).
Swiss Olympic e ASF si chiedono se non sarebbe sensato poter richiamare anche i dati penali (art. 9 lett. e) e i dati relativi a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro (art. 9 lett. f).
Per la Federazione svizzera delle società di canottaggio è importante che le federazioni sportive nazionali e in particolare i loro uffici amministrativi abbiano accesso ai dati. La Federazione svizzera delle società di canottaggio auspica che venga precisato chi potrebbe essere autorizzato all’accesso.
JUBLA è d’accordo sul fatto che i dati penali non vengano comunicati alle associazioni giovanili nazionali (lett. c), purché l’UFSPO garantisca che i reati ai sensi della legge federale sull’interdizione di esercitare un’attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate comportino la revoca della qualifica di quadro G+S o l’impossibilità di conseguirla.
Art. 12 Partecipazione alle spese
BE e JU fanno notare che, nell’ambito di Gioventù e Sport, i Cantoni adempiono un mandato legale della Confederazione. Non sarebbe quindi comprensibile il fatto che anche in questo caso i Cantoni siano tenuti a partecipare alle spese. Si chiede che l’articolo venga completato in tal senso.
TI rimarca che viene statuita una ripartizione dei costi sui Cantoni, ma non è previsto alcun sostegno finanziario per i costi aggiuntivi cui i Cantoni devono far fronte per il personale addetto all’inserimento dei dati.
VD fa notare che la formulazione scelta non permette di valutare le spese per i Cantoni e chiede di integrare nell’articolo il disciplinamento attualmente in vigore.
FR ritiene importante che la disposizione venga precisata. Non spetta ai Cantoni partecipare alle spese.
VS chiede che venga cancellata la partecipazione alle spese di sviluppo prevista dalla disposizione.
Swiss Olympic e AFV approvano la disposizione purché l’articolo 8 venga ampliato come richiesto.