Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 20 pagine
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5 Contributo complementare
5.1 Calcolo del contributo complementare
Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPFC dall’anno di riferimento 2016 l’importo della compensazione dei casi di rigore va diminuito annualmente del cinque per cento, in modo che entro il 2036 tale modalità di compensazione risulti completamente soppressa. La Figura 5.1 ne illustra il principio. Le colonne di colore grigio indicano i mezzi finanziari sbloccati tra il 2016 e la fine del periodo transitorio, ossia il 2029. Questi mezzi finanziari sono costituiti per due terzi da contributi della Confederazione (colonne in grigio chiaro) e per un terzo da contributi dei Cantoni (colonne in grigio scuro).
L’importo iniziale della compensazione dei casi di rigore (colonne in nero) nel 2015 ammonta complessivamente a 359 milioni di franchi. Diminuisce quindi annualmente di 18 milioni di franchi, 12 milioni dei quali sono fondi della Confederazione.
La durata dell’intero periodo che va dall’inizio della riduzione dell’importo della compensazione dei casi di rigore sino alla fine del periodo transitorio (2016–2029) è di 14 anni. In questo arco di tempo vengono sbloccati fondi federali per circa 1,26 miliardi di franchi. Ripartiti su un periodo di sette anni (2023–2029), che corrisponde alla fase transitoria, essi ammontano a circa 180 milioni di franchi all’anno.
Figura 5.1: Riduzione della compensazione dei casi di rigore negli anni 2016–2029
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Riduzione della quota della Confederazione Compensazione dei casi di rigore Riduzione della quota dei Cantoni