Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 20 pagine
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Sfruttamento fiscale delle persone fisiche
Entrate dell’imposta sul reddito di Cantoni e Comuni
Quota cantonale dell’imposta federale diretta sul reddito delle persone
+ fisiche
+ Entrate dell’imposta alla fonte
+ Entrate dell’imposta sulla sostanza
= Entrate fiscali provenienti dalle persone fisiche
Reddito determinante delle persone fisiche
+ Reddito determinante tassato alla fonte
+ Sostanza determinante
= Base imponibile delle persone fisiche
Entrate fiscali provenienti dalle persone fisiche
÷ Base imponibile delle persone fisiche
= Sfruttamento fiscale delle persone fisiche
2 Ripercussioni dell’introduzione dei fattori zeta
Le simulazioni relative alle ripercussioni dell’abolizione dei fattori beta e dell’introduzione dei fattori zeta sulla perequazione delle risorse sono state effettuate con i dati della perequazione delle risorse 2014 (anni di calcolo 2008–2010). Si tratta dunque di simulazioni statiche poiché non considerano un eventuale afflusso o deflusso di substrato fiscale. Ciò nonostante è stato necessario adeguare le cifre ufficiali alla situazione che si creerebbe dopo l’attuazione della Riforma III dell’imposizione delle imprese. Le principali modifiche sono elencate di seguito:
• sono stati stimati gli utili delle persone giuridiche dei singoli Cantoni all’interno e all’esterno del licence box (cfr. Alleg. 1);
• lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche tassati secondo la procedura ordinaria è stato fissato al 16 per cento, quello degli utili all’interno del box a circa il 10 per cento. Queste ipotesi corrispondono a quelle su cui si fondano le misure verticali di compensazione;
• per lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche è stata utilizzata la media degli anni 2008– 2010 (26,7 %);
• è stata ipotizzata una quota cantonale dell’imposta federale diretta del 20,5 per cento, questo significa che l’aumento di questa quota previsto per le misure verticali di compensazione è stato preso in considerazione;