Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 20 pagine

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Sfruttamento fiscale delle persone fisiche

Entrate dell’imposta sul reddito di Cantoni e Comuni

Quota cantonale dell’imposta federale diretta sul reddito delle persone

+ fisiche

+ Entrate dell’imposta alla fonte

+ Entrate dell’imposta sulla sostanza

= Entrate fiscali provenienti dalle persone fisiche

Reddito determinante delle persone fisiche

+ Reddito determinante tassato alla fonte

+ Sostanza determinante

= Base imponibile delle persone fisiche

Entrate fiscali provenienti dalle persone fisiche

÷ Base imponibile delle persone fisiche

= Sfruttamento fiscale delle persone fisiche

2 Ripercussioni dell’introduzione dei fattori zeta

Le simulazioni relative alle ripercussioni dell’abolizione dei fattori beta e dell’introduzione dei fattori zeta sulla perequazione delle risorse sono state effettuate con i dati della perequazione delle risorse 2014 (anni di calcolo 2008–2010). Si tratta dunque di simulazioni statiche poiché non considerano un eventuale afflusso o deflusso di substrato fiscale. Ciò nonostante è stato necessario adeguare le cifre ufficiali alla situazione che si creerebbe dopo l’attuazione della Riforma III dell’imposizione delle imprese. Le principali modifiche sono elencate di seguito:

• sono stati stimati gli utili delle persone giuridiche dei singoli Cantoni all’interno e all’esterno del licence box (cfr. Alleg. 1);

• lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche tassati secondo la procedura ordinaria è stato fissato al 16 per cento, quello degli utili all’interno del box a circa il 10 per cento. Queste ipotesi corrispondono a quelle su cui si fondano le misure verticali di compensazione;

• per lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche è stata utilizzata la media degli anni 2008– 2010 (26,7 %);

• è stata ipotizzata una quota cantonale dell’imposta federale diretta del 20,5 per cento, questo significa che l’aumento di questa quota previsto per le misure verticali di compensazione è stato preso in considerazione;