Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Quale altro elemento, i Cantoni possono inoltre ricorrere allo strumento della riduzione dell’aliquota dell’imposta sull’utile nella misura in cui lo considerino necessario per mantenere la loro competitività. Vale il principio secondo cui quanto più restrittiva è l’impostazione delle nuove norme, tanto più peso acquista l’elemento della riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile. La relativa decisione definitiva rientra nell’ambito dell’autonomia cantonale.

Per rafforzare l’attrattiva della piazza imprenditoriale svizzera dovrebbe anche essere esaminata la possibilità di ridurre alcuni oneri fiscali. Le relative discussioni sono incentrate sulla soppressione della tassa di emissione sul capitale proprio, come pure su adeguamenti nell’ambito dell’imposta cantonale sul capitale.

Il gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto è dell’avviso che gli oneri finanziari della riforma debbano essere equamente ripartiti: la Confederazione dovrebbe lasciare ai Cantoni un margine di manovra in ambito di politica finanziaria mediante misure verticali di compensazione affinché il minor gettito dovuto alla riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile possa essere attenuato. In tal modo è possibile evitare che i Cantoni che non possono sostenere con le proprie forze gli oneri finanziari della riforma perdano la loro attrattiva e che pertanto la Confederazione debba rinunciare a importanti entrate fiscali.

L’entità della partecipazione finanziaria della Confederazione tramite misure verticali di compensazione dipende dalla configurazione delle misure di politica fiscale: più il tenore delle nuove norme sarà restrittivo e l’imposta cantonale sull’utile dovrà essere ridotta per mantenere la sua base imponibile in un contesto di mobilità aziendale, maggiore sarà tendenzialmente la partecipazione della Confederazione tramite misure verticali di compensazione. Il gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto è tuttavia del parere che i Cantoni debbano fornire un contributo analogo per sostenere gli oneri finanziari. Nell’impostazione concreta occorre prestare attenzione a non minare l’autonomia in materia di politica fiscale e a non pregiudicare la concorrenza fiscale tra Cantoni. Entrano in considerazione, in particolare, misure di compensazione dirette come l’aumento della partecipazione dei Cantoni alle entrate della Confederazione o misure di compensazione indirette mediante sgravi fiscali per le imprese a livello federale.

L’attuale perequazione finanziaria dovrebbe consentire una concorrenza fiscale leale tra i Cantoni anche con le nuove condizioni quadro in materia di politica fiscale. Nel corso della riforma dell’imposizione delle imprese saranno necessari adeguamenti al sistema della perequazione delle risorse per poter prendere in considerazione le nuove realtà a livello di politica fiscale. Il gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto ha raccomandato di introdurre la ponderazione di tutti gli utili delle imprese secondo il loro possibile sfruttamento fiscale nell’ambito del potenziale di risorse. Sebbene in questo modo le differenti capacità finanziarie dei Cantoni possano essere meglio rappresentate rispetto alla mera adozione dell’attuale sistema dei fattori beta, questo adeguamento sarà pressoché impossibile senza modificare i versamenti di compensazione cantonali.

Confederazione e Cantoni dovranno compensare gli oneri supplementari derivanti dalla LRI imprese III affinché non sorgano squilibri nelle finanze. Per il controfinanziamento a livello federale dovranno valere i seguenti principi:

• la questione del controfinanziamento deve essere parte integrante della LRI imprese III;