Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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zionali. In particolare l’esenzione internazionale e il trasferimento di capitali mobili rappresentano un punto cruciale. I Paesi dotati di un regime fiscale secondo il modello «no or low taxation» sono presi di mira dall’OCSE e dall’UE. La Svizzera si ritrova pertanto sotto pressione a causa degli statuti fiscali applicati dai Cantoni alle società holding, alle società di domicilio e miste, dell’imposizione delle società principali, come pure della prassi riguardante gli stabilimenti finanziari di impresa (Swiss Finance Branch). Tuttavia, in particolare gli statuti fiscali cantonali rivestono attualmente grande rilievo finanziario ed economico per la Confederazione e per molti Cantoni. Se gli statuti fiscali cantonali dovessero essere soppressi a causa della mancanza di consenso internazionale, ciò comporterebbe una limitazione della competitività internazionale della Svizzera e l’inasprimento della concorrenza fiscale intercantonale. Inoltre, questa situazione rischierebbe di diminuire in modo sostanziale le entrate fiscali e i posti di lavoro. Per questo motivo il gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto ritiene indispensabile che l’eventuale soppressione degli statuti fiscali cantonali e di altre prassi normative venga compensata con misure mirate. Il gruppo si esprime pertanto a favore di un indirizzo di politica fiscale costituito dai seguenti tre elementi:
• introduzione di nuove norme per determinati redditi conseguiti in un contesto di mobilità aziendale;
• riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile;
• soppressione di determinati oneri fiscali al fine di aumentare in modo generale l’attrattiva della piazza.
Le nuove norme per i redditi conseguiti in un contesto di mobilità devono soddisfare integralmente i seguenti criteri:
• sono conformi agli standard dell’OCSE riconosciuti a livello internazionale e in particolare non contengono alcun elemento di ring fencing né mirano a una esenzione internazionale;
• sono giustificate dalla sistematica fiscale oppure si orientano a norme che vengono applicate in modo comprovato anche da uno Stato membro dell’OCSE. Per garantire il consenso occorre inoltre considerare la politica fiscale dell’UE.
In base ai summenzionati criteri, nel suo rapporto il gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto ha esaminato diverse possibili regolamentazioni e propone l’introduzione di un modello «licence box» a livello di imposizione cantonale orientato a una soluzione già utilizzata con successo in uno Stato membro dell’OCSE. Inoltre propone di esaminare ulteriormente il modello di imposta sull’utile con deduzione degli interessi limitando la deduzione dell’interesse figurativo al capitale proprio superiore alla media.
Queste norme per i redditi conseguiti in un contesto di mobilità dovrebbero consentire alla Svizzera di continuare ad essere fiscalmente attrattiva per una parte rilevante di tali redditi. Il gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto è consapevole del fatto che le nuove norme dovranno eventualmente essere verificate alla luce degli sviluppi dinamici a livello internazionale. Tuttavia, esso ritiene anche che al momento non sarebbe opportuno rinunciare a tali norme. Il gruppo ha inoltre espresso la propria volontà di mantenere il grado di armonizzazione formale raggiunto nell’ambito delle imposte dirette.