Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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JU 1 915 569 2 123 111 4 038 681

CH 493 235 435 506 764 565 1 000 000 000

Dato che le misure verticali di compensazione dovrebbero essere introdotte gradualmente sull’arco di quattro anni, nei primi tre anni la quota dei Cantoni sarà aumentata di volta in volta di un punto percentuale affinché nel quarto anno vengano raggiunte le suddette percentuali.

Tuttavia, nel valutare le ripercussioni della compensazione verticale sui singoli Cantoni devono essere considerate anche le ripercussioni causate dagli adeguamenti della perequazione delle risorse, in particolare il contributo complementare proposto per i Cantoni finanziariamente più deboli (cfr. n. 1.2.5 e 3.2.3).

1.2.4.3 Valutazione delle misure verticali di compensazione

Le misure verticali di compensazione a favore dei Cantoni dovrebbero permettere di ottenere una ripartizione equilibrata degli oneri della LRI imprese III tra Confederazione e Cantoni. L’entità della compensazione viene stabilita ex ante sulla base di ipotesi. Dopo l’introduzione della LRI imprese III occorrerà verificare, nell’ambito di una valutazione, se con le misure di compensazione sia stato possibile raggiungere gli obiettivi fissati.

Occorrerà esaminare, a un livello aggregato, se l’importo stabilito ex ante è adeguato. L’approccio utilizzato per determinare l’entità della compensazione implica una riduzione media dell’imposizione effettiva dell’utile dall’attuale 22 per cento circa al 16 per cento in tutti i Cantoni. Una valutazione degli effetti delle misure di compensazione sui singoli Cantoni richiederebbe l’esistenza di un valore di riferimento per ogni Cantone relativamente all’imposizione dell’utile. Se la Confederazione formulasse simili valori di riferimento, andrebbe contro il principio dell’autonomia finanziaria dei Cantoni e contro la concezione svizzera dello Stato. Per questo motivo, la valutazione dell’adeguatezza dell’entità può avvenire soltanto a un livello aggregato.

Per la valutazione si può utilizzare una serie di indicatori. In primo piano figurano in particolare:

• l’evoluzione dell’imposizione fiscale delle imprese (imposizione ordinaria e privilegiata) in Svizzera;

• l’evoluzione dell’utile determinante delle persone giuridiche (utile all’interno e al di fuori del box);

• l’evoluzione del reddito determinante;

• le entrate derivanti dall’imposizione delle persone fisiche e giuridiche.

Una particolare sfida consiste nel separare, laddove possibile, le conseguenze di fattori determinanti indipendenti dalla LRI imprese III dalle ripercussioni provocate dal cambiamento delle condizioni quadro fiscali. Occorre quindi considerare, ad esempio, l’influsso della congiuntura sulle entrate fiscali. Per valutare l’evoluzione dell’imposizione dell’utile in Svizzera sono anche importanti i cambiamenti che si verificano nel contesto fiscale internazionale. Non sarebbe quindi opportuno, ad esempio, che la Confederazione aumenti a posteriori le misure verticali di compensazione nel caso in cui le riduzioni d’imposta in Svizzera dovessero essere più