Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Va comunque osservato che in caso di soppressione degli statuti fiscali cantonali, le riserve occulte che negli anni successivi potranno essere ammortizzate fiscalmente saranno sciolte conformemente alla sistematica fiscale. Gli ammortamenti di queste riserve occulte riducono l’imposta sull’utile e di conseguenza l’onere fiscale. Quando tutte le riserve occulte sciolte sotto il profilo della sistematica fiscale saranno ammortizzate, l’imposizione ordinaria nel rispettivo Cantone esplicherà interamente i suoi effetti (cfr. n. 1.1.2). Il Consiglio federale non ravvisa quindi la necessità di concedere integralmente ai Cantoni la compensazione verticale già a partire dall’attuazione della riforma. Le misure di compensazione dovrebbero invece essere introdotte gradualmente sull’arco di quattro anni.

La determinazione della portata delle misure verticali di compensazione delineata più sopra si basa sugli oneri finanziari della Confederazione, da un alto, e dei Cantoni e dei loro Comuni, dall’altro. La ripartizione all’interno di un Cantone degli oneri della riforma tra il livello cantonale e quello comunale dipende dalle specifiche peculiarità fiscali (ed eventualmente dal sistema di perequazione finanziaria intracantonale). Pertanto, non è possibile affermare in maniera univoca come potrà essere raggiunta anche all’interno dei Cantoni la simmetria dei sacrifici tra i livelli statali (ad es. mediante la partecipazione dei Comuni alle misure verticali di compensazione della Confederazione a favore dei Cantoni). I Cantoni dovranno esaminare la possibilità di effettuare adeguamenti ai sistemi di perequazione finanziaria intracantonali nel corso della LRI imprese III.

All’interno del pacchetto di riforma globale le misure verticali di compensazione costituiscono il principale onere finanziario della Confederazione. Per poter rispettare le direttive del freno all’indebitamento è necessario che la Confederazione compensi altrimenti questo onere supplementare. Oltre alla garanzia della simmetria dei sacrifici tra i livelli statali devono essere osservate anche le restrizioni politicofinanziarie della Confederazione (al riguardo cfr. anche il n. 1.2.6).

1.2.4.2 Impostazione delle misure verticali di compensazione

Orientamento ai Cantoni interessati vs. neutralità sotto il profilo della concor-

renza fiscale

Oltre all’entità delle misure verticali di compensazione occorre stabilire in che modo l’importo calcolato più sopra debba essere ripartito tra i Cantoni. Al riguardo la Confederazione si trova in una situazione conflittuale: la compensazione verticale deve orientarsi ai Cantoni direttamente interessati dalla riforma fiscale (cosiddetto orientamento ai Cantoni interessati)? Oppure le misure di compensazione dovrebbero permettere in linea di massima a tutti i Cantoni di affermare la propria posizione nella concorrenza fiscale internazionale e intercantonale o addirittura di migliorarla (cosiddetta neutralità sotto il profilo della concorrenza fiscale)?

L’orientamento ai Cantoni interessati implica una concentrazione sui «Cantoni problematici», ovvero sui Cantoni che a seguito della soppressione degli statuti fiscali cantonali saranno sottoposti a una pressione finanziaria immediata. Per contro, la neutralità sotto il profilo della concorrenza fiscale implica che le misure verticali di compensazione non possano creare condizioni di disparità tra i Cantoni e suggerisce piuttosto un’ampia ripartizione dei mezzi.