Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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toni direttamente interessati dalla riforma. Il solo aumento della quota dei Cantoni al gettito relativo alle persone giuridiche avrebbe quindi il carattere di una misura di sostegno mirata a favore di questi Cantoni e garantirebbe una definizione relativamente circoscritta del coinvolgimento diretto dei Cantoni.
Tuttavia, le riduzioni dell’imposta da parte dei Cantoni direttamente interessati tenderanno ad aumentare la pressione nell’ambito della concorrenza fiscale nazionale. Anche i Cantoni che sono toccati meno direttamente dalla soppressione degli statuti fiscali cantonali dovranno tendenzialmente ridurre il loro onere fiscale per poter preservare la competitività sul piano nazionale. Al fine di evitare una distorsione della concorrenza fiscale intercantonale, anche questi Cantoni dovrebbero poter beneficiare delle misure verticali di compensazione. Per questo motivo il Consiglio federale è dell’avviso che la compensazione non dovrebbe avvenire unicamente mediante un aumento della quota dei Cantoni alle entrate correlate alle persone giuridiche.
• Aumento della quota dei Cantoni alle entrate dell’IFD riguardanti le persone
fisiche
Un aumento della quota dei Cantoni all’IFD orientato esclusivamente alle persone giuridiche non sarebbe neutrale nemmeno sotto il profilo della concorrenza fiscale, in quanto tale concorrenza tenderebbe a trasferirsi dalle persone fisiche a quelle giuridiche. La competitività riguardo all’imposizione delle persone fisiche perderebbe quindi importanza. La possibilità che ciascun Cantone scelga su quali basi fiscali concentrarsi nella concorrenza fiscale intercantonale non dovrebbe essere pregiudicata dall’impostazione del meccanismo di compensazione. Dopotutto ogni Cantone deve poter decidere liberamente come mantenere o migliorare l’attrattiva della propria piazza imprenditoriale. Oltre alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese, ciò può avvenire ad esempio anche con una diminuzione dell’imposizione dei redditi. Questa possibilità può essere valutata dal momento che una parte dei versamenti di compensazione è orientata al reddito delle persone fisiche.
L’ammontare di questo reddito è solo debolmente correlato al gettito fiscale generato dalle società con statuto fiscale cantonale. Di conseguenza, questo canale di compensazione non è connotato da una forte orientamento ai Cantoni interessati. Se combinato con un aumento della quota alle entrate dell’IFD relative alle persone giuridiche, un incremento della quota dell’IFD nell’ambito delle persone fisiche determina una compensazione più ampia e meno concentrata rispetto a un orientamento rivolto esclusivamente agli utili generati dalle persone giuridiche.
Determinazione della chiave di ripartizione
Come spiegato più sopra, il volume globale della compensazione verticale, attualizzato al 2019, è di un miliardo di franchi. Per evitare effetti ridistributivi unilaterali, questo importo viene ripartito in parti pressoché uguali tra i Cantoni attraverso i due canali di compensazione descritti in precedenza.
A tale scopo, la quota dei Cantoni alle entrate complessive dell’imposta federale diretta viene aumentata di 3,5 punti percentuali, dall’attuale 17 al 20,5 per cento. Attualizzato al 2019, il 3,5 per cento dell’IFD corrisponde a un miliardo.
Dato che le entrate complessive dell’IFD provengono approssimativamente per metà da persone fisiche e per metà da persone giuridiche, questa regola implica che en-