Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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marcate del previsto, sempre che queste non siano giustificate da una più intensa concorrenza fiscale a livello internazionale.

La valutazione delle misure verticali di compensazione dovrebbe avvenire nell’ambito del quarto rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (cfr. n. 1.2.5). Questa soluzione appare giustificata, in quanto sussiste una stretta correlazione con la perequazione finanziaria. L’evoluzione dell’imposizione fiscale e della competitività fiscale vengono regolarmente esaminate nell’ambito del rapporto sull’efficacia. Inoltre, nell’analisi delle ripercussioni della LRI imprese III devono essere inclusi di volta in volta anche gli effetti sulla perequazione delle risorse.

Se dalla valutazione dovesse emergere la necessità di effettuare adeguamenti, se ne farà menzione nelle raccomandazioni del rapporto sull’efficacia e li si porrà in discussione congiuntamente alle raccomandazioni sulla dotazione dei fondi di perequazione e a eventuali adeguamenti legislativi. Un eventuale adeguamento riguarderebbe solo gli anni a venire. Non è prevista una correzione retroattiva.

1.2.5 Adeguamento della perequazione delle risorse

1.2.5.1 Necessità di adeguamento e direttive

La perequazione delle risorse introdotta dalla NPC persegue lo scopo di ridurre le differenze in termini di capacità finanziaria tra i Cantoni e di garantire risorse finanziarie minime ai Cantoni. La perequazione delle risorse si basa sul cosiddetto potenziale di risorse dei Cantoni, che comprende la base imponibile media aggregata (BIA) di tre anni e riproduce pertanto le risorse fiscalmente sfruttabili di un Cantone.

La perequazione delle risorse attualmente in vigore tiene conto del fatto che gli utili realizzati all’estero da società con statuto fiscale cantonale secondo l’articolo 28 LAID possono essere sgravati fiscalmente rispetto agli utili normali. In tal modo, ad esempio gli utili esteri delle società miste confluiscono attualmente nel potenziale di risorse con una ponderazione del 12,5 per cento (il cosiddetto «fattore beta»). Anche per le società holding e le società di domicilio, meno importanti rispetto alle società miste, vengono utilizzati fattori beta (2,7 od 8,8 %) per la ponderazione degli utili realizzati all’estero nel potenziale di risorse.

Con la soppressione degli statuti fiscali cantonali viene a mancare la base legale e di dati per questa minore ponderazione, nel senso che gli utili conseguiti dalle imprese che attualmente sottostanno a queste disposizioni non confluirebbero più nel potenziale di risorse con la ponderazione dei fattori beta, ma in linea di massima rientrerebbero integralmente, e quindi come gli utili delle società tassate in via ordinaria, nel potenziale di risorse. A livello nazionale l’eliminazione dei fattori beta a parità delle altre condizioni (ossia senza adeguamento del sistema e con il presupposto che queste società non si trasferiscano all’estero) potrebbe causare un brusco aumento del potenziale di risorse di tutta la Svizzera.

I Cantoni sarebbero colpiti da questo aumento in maniera molto diversa, poiché le società che hanno uno statuto fiscale cantonale sono concentrate in pochi Cantoni e soprattutto in quelli finanziariamente forti. Di conseguenza, in questi Cantoni aumenterebbero notevolmente sia il potenziale sia l’indice delle risorse anche quando non si dovessero verificare mutamenti nella situazione economica. Nei Cantoni in