Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

cui si contano poche società di questo tipo, il potenziale di risorse rimarrebbe pressoché immutato. Poiché, però, la media nazionale aumenterebbe, in questi Cantoni diminuirebbe l’indice delle risorse. Di conseguenza le disparità tra Cantoni aumenterebbero notevolmente e si registrerebbero grossi squilibri nei pagamenti destinati alla perequazione delle risorse (una simulazione al riguardo si trova nell’allegato 3).

Il Consiglio federale è pertanto del parere che la perequazione delle risorse debba essere adeguata alle nuove condizioni quadro fiscali create con la LRI imprese III, affinché essa possa continuare ad adempiere gli obiettivi della perequazione finanziaria e rimanga politicamente credibile. Al riguardo anche tutti i Cantoni si sono fondamentalmente pronunciati a favore nella consultazione relativa al rapporto finale del gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto della Riforma III dell’imposizione delle imprese.

Secondo il Consiglio federale, l’adeguamento della perequazione delle risorse deve limitarsi alla considerazione degli utili delle imprese nel potenziale di risorse, poiché la LRI imprese III si concentra prevalentemente sugli utili delle persone giuridiche. Gli altri elementi del potenziale di risorse non sono toccati.

I principi di base della perequazione delle risorse sono rispettati:

• la ripartizione verticale e orizzontale viene effettuata dopo aver esaminato i potenziali delle risorse cantonali;

• la perequazione si basa su regole definite chiaramente; le definizioni discrezionali sono limitate alla dotazione periodica dei fondi perequativi;

• il calcolo dei versamenti di compensazione è trasparente e viene effettuato utilizzando dati ufficiali e verificabili.

Inoltre il nuovo sistema non può generare falsi incentivi (in particolare nessuna considerazione diretta della politica fiscale cantonale) e l’evoluzione dei versamenti di compensazione nel tempo deve essere possibilmente stabile.

Infine, le richieste di riforma che non sono connesse con la LRI imprese III devono essere escluse. Le tematiche come ad esempio una zona neutrale (iniziativa del Cantone di Svitto) o il fattore alfa (ponderazione della sostanza) saranno trattate nel contesto opportuno, ossia nel rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni.

1.2.5.2 Nuova ponderazione degli utili delle imprese (fattori zeta)

Nel sistema attuale, a causa dei fattori beta gli utili imponibili confluiscono nella BIA con una ponderazione in media ridotta rispetto al reddito delle persone fisiche. Nell’anno di riferimento 2014, ad esempio, la ponderazione media nella BIA di tutti gli utili delle imprese è del 50 per cento circa. Questa più bassa ponderazione rispecchia il fatto che la sfruttabilità degli utili delle imprese è in media inferiore a quella del reddito delle persone fisiche.

Nonostante misure mirate, con la LRI imprese III non sarà più possibile tassare in maniera privilegiata una quota sostanziale dei redditi attualmente privilegiati.24 Portare avanti il sistema attuale in maniera analoga, ossia prevedere una minore

24 Secondo un’inchiesta eseguita presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, si prevede che circa un terzo degli utili conseguiti da società con uno statuto fiscale cantonale possa essere coperto dal licence box (cfr. allegato 1); questa stima è tuttavia molto incerta.