Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Il Consiglio federale ritiene che un mero orientamento delle misure verticali di compensazione ai Cantoni interessati non sia una soluzione auspicabile. Implicherebbe infatti che la Confederazione sovvenzioni riduzioni dell’imposta solo in Cantoni scelti, approccio che sarebbe in contraddizione con l’autonomia fiscale cantonale.
Inoltre, ogni Cantone deve poter decidere liberamente come mantenere o migliorare l’attrattiva della propria piazza imprenditoriale. Oltre alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese, ciò può avvenire ad esempio anche con una diminuzione dell’imposizione dei redditi o con investimenti più cospicui nell’infrastruttura. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale propone di impostare le misure verticali di compensazione della Confederazione come trasferimenti senza vincoli di destinazione a favore dei Cantoni.
Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta
La premessa secondo cui la compensazione degli oneri della riforma non deve limitare l’autonomia dei Cantoni può essere considerata nel miglior modo possibile adeguando la ripartizione delle entrate. I Cantoni dispongono dei corrispondenti mezzi finanziari senza vincolo di destinazione e sono quindi liberi di scegliere come impiegarli. Inoltre, una perequazione verticale di questo tipo è tendenzialmente neutrale sotto il profilo della concorrenza fiscale poiché va a beneficio di tutti i Cantoni, che vengono compensati in modo globale e duraturo per la diminuzione delle entrate derivanti dall’imposizione dell’utile delle imprese.
Il Consiglio federale considera prioritaria una maggiore partecipazione dei Cantoni all’imposta federale diretta. Questa imposta viene riscossa dai Cantoni e versata alla Confederazione. Una partecipazione più consistente da parte dei Cantoni dovrebbe incentivare maggiormente a mantenere o ad aumentare il relativo substrato mediante misure volte ad accrescere l’attrattiva della piazza imprenditoriale.
Attualmente il 17 per cento dell’intero gettito dell’imposta federale diretta rimane nel Cantone che ha riscosso l’imposta. Questa quota cantonale è fissata nella Costituzione federale (art. 128 cpv. 4 Cost.) quale quota minima. Un aumento è quindi possibile a livello legislativo.
L’aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta può avvenire in due modi.
• Aumento della quota dei Cantoni alle entrate dell’IFD riguardanti le persone
giuridiche
Dato che a seguito della riforma è lecito attendersi che nell’ambito delle entrate concernenti le persone giuridiche le ripercussioni finanziarie più importanti riguarderanno i Cantoni, una misura ovvia è data dall’aumento della quota dei Cantoni alle entrate dell’IFD riguardanti le persone giuridiche, ovvero l’aumento della quota dell’IFD sulle persone giuridiche che un Cantone riscuote e può trattenere. L’aumento sarebbe quindi direttamente connesso ai costi di una riduzione dell’imposta sull’utile a livello cantonale.
Il gettito fiscale dell’imposta federale diretta derivante dall’imposizione dell’utile delle persone giuridiche è direttamente correlato alla quota delle entrate fiscali riguardanti le società che beneficiano di uno statuto fiscale cantonale rispetto alle entrate complessive. Tendenzialmente ne beneficerebbero quindi soprattutto i Can-