Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
in una fase molto avanzata da consentire un’esposizione nel piano finanziario.27 D’altra parte, le stime delle entrate comportano determinati rischi. Infatti, in particolare l’evoluzione dell’imposta federale diretta riscossa presso le persone giuridiche è connotata da una notevole incertezza.
Per questi motivi, nei prossimi mesi e anni il Consiglio federale seguirà con molta attenzione lo sviluppo delle prospettive finanziarie. In concreto, adotterà le necessarie decisioni nel quadro del piano finanziario di legislatura 2017-2019. In questo ambito stabilirà, da un canto, i limiti massimi per le decisioni finanziarie pluriennali, che coprono il periodo 2017/2018-2020/2021, concernenti i settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione, delle infrastrutture dei trasporti, della difesa nazionale, dell’agricoltura e della cooperazione internazionale. D’altro canto, definirà le priorità in materia di politica della spesa pubblica fino al 2014 ed eventualmente ordinerà riforme strutturali, qualora queste fossero necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di politica fiscale e di politica della spesa pubblica e in particolare per conservare un margine di manovra sufficiente al controfinanziamento della LRI imprese III.
1.2.6.3 Gestione del fattore di incertezza
I tempi lunghi fino all’attuazione della riforma e la contemporanea elevata dinamica della competitività fiscale internazionale comportano una notevole incertezza riguardo alle minori entrate nell’ambito dell’imposta federale diretta dovute al trasferimento del substrato dell’imposta sull’utile generato in un contesto di mobilità aziendale. Il fatto che la riforma esplichi effetti anche prima della sua entrata in vigore potrebbe determinare inaspettate ripercussioni negative già prima dell’attuazione della LRI imprese III. In questo caso occorre mantenere le eccedenze strutturali già realizzate o ricostituirle attraverso rettifiche sul fronte delle uscite. Dato il tempo disponibile, gli sforzi da intraprendere in tal senso possono protrarsi su diversi anni, ciò che permette di evitare interventi improvvisi.
È altresì ipotizzabile che le perdite di entrate registrate al momento dell’attuazione risultino più elevate del previsto e che le eccedenze strutturali costituite siano troppo esigue. La legge federale sulle finanze della Confederazione prevede che le uscite impreviste che superano l’importo massimo ammesso dal freno all’indebitamento siano addebitate al conto di compensazione. Data la sua elevata dotazione, questo conto permetterebbe un meccanismo di compensazione automatico cosicché i correttivi di politica finanziaria sarebbero necessari soltanto dopo circa due anni.
27 Secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione, nella pianificazione finanziaria vengono ripresi atti normativi, decisioni finanziarie e assegnazioni dotati di efficacia giuridica, progetti adottati dalla Camera prioritaria nonché messaggi adottati dal Consiglio federale. I progetti posti in consultazione dal Consiglio federale sono presi in considerazione solo se la loro portata finanziaria può essere stimata.