Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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1.3.3 Misure verticali di compensazione

Sono state esaminate diverse alternative per impostare le misure di sostegno previste dalla Confederazione.

Oltre alla quota del 17 per cento dell’imposta federale diretta, i Cantoni dispongono anche di quote dei proventi derivanti dall’imposta preventiva, dalla TTPCP e dall’imposta sugli oli minerali. Considerati il volume esiguo e la destinazione vincolata nell’ambito del bilancio della Confederazione, la TTPCP e l’imposta sugli oli minerali non possono tuttavia essere utilizzate come strumenti di compensazione verticale. In linea di massima sarebbe tuttavia possibile aumentare l’aliquota dei Cantoni all’imposta preventiva. Il prodotto dell’imposta preventiva è però soggetto a forti oscillazioni che inciderebbero sui versamenti di compensazione. Nella stima del preventivo non è possibile integrare gli elementi all’origine di questa volatilità, in quanto per loro natura sono imprevedibili. Ciò complicherebbe la prevedibilità dei versamenti di compensazione attesi per i Cantoni e comprometterebbe l’attuazione di una politica finanziaria lungimirante. Di conseguenza, per il Consiglio federale l’aumento dell’aliquota dei Cantoni all’imposta preventiva non rappresenta una soluzione praticabile.

Anche la ripartizione cantonale delle risorse provenienti dalla compensazione verticale in funzione della popolazione residente è stata respinta. Un’assegnazione, perlomeno parziale, rispetto a questa chiave di ripartizione sarebbe eventualmente giustificata con riferimento ai Cantoni finanziariamente più deboli, in quanto questi beneficiano della quota dell’imposta federale diretta solo in misura minore in termini proporzionali. Il Consiglio federale è pertanto dell’avviso che l’aggravio finanziario derivante dalla LRI imprese III dovrebbe risultare maggiore per i Cantoni finanziariamente forti. Inoltre i Cantoni finanziariamente più deboli ricevono un sostegno mirato con l’assegnazione del contributo complementare.

Un’ulteriore alternativa alla concessione della compensazione verticale è la riduzione a livello federale dell’imposta sull’utile. In questo modo si allenta la pressione al ribasso delle imposte nei Cantoni, ovvero per certi versi si procederebbe indirettamente a una compensazione verticale. Il Consiglio federale è contrario a questa alternativa per i seguenti due motivi: in primo luogo, a livello federale una riduzione dell’imposta sull’utile rafforzerebbe la concorrenza fiscale tra i Cantoni, poiché l’aggravio di base, uguale per tutti i Cantoni, diminuisce. In secondo luogo in questo modo in alcuni Cantoni risulterebbe un’imposta sull’utile molto bassa rispetto ad altre piazze concorrenti, circostanza che potrebbe essere problematica per raggiungere un consenso internazionale.

L’adeguamento della ripartizione delle entrate tra Confederazione e Cantoni corrisponde a una ridistribuzione verticale che non incide sulle aliquote fiscali. Una ridistribuzione analoga potrebbe di principio avvenire anche con un adeguamento della ripartizione dei compiti e delle uscite. È stato pertanto esaminato anche l’incremento dei contributi della Confederazione in determinati settori di compiti. Poiché con la LRI imprese III non si intende proporre una nuova impostazione della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, le potenziali misure di compensazione sul fronte delle uscite si limitano all’aumento dei contributi della Confederazione nell’ambito degli attuali compiti da svolgere congiuntamente. Al riguardo entrano in considerazione solo i settori di compiti con un volume sufficientemente alto (>200 mio. di fr.):

– prestazioni complementari all’AVS e all’AI (PC);