Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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– riduzione individuale dei premi nei Cantoni (RIP);

– finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF);

– traffico d’agglomerato;

– traffico regionale viaggiatori (TRV);

– università cantonali;

– scuole universitarie professionali (SUP);

– formazione professionale.

Occorre tuttavia considerare il principio di equivalenza conformemente all’articolo 43a della Costituzione federale, in particolare il capoverso 3: «La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione». In caso di aumento sostanziale della partecipazione della Confederazione bisognerebbe quindi esaminare la necessità di adeguare di conseguenza le possibilità di cogestione. Alla luce di questa circostanza, i compiti in comune nei settori dell’educazione (università, scuole universitarie, formazione professionale), dei trasporti (traffico regionale viaggiatori, finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, traffico d’agglomerato) e della sanità (riduzione individuale dei premi) sono esclusi come possibili canali di compensazione. Infatti, con l’aumento dei contributi della Confederazione a livello federale si renderebbero necessari adeguamenti di natura politica che andrebbero ben oltre il quadro della riforma. Soltanto le prestazioni complementari all’AVS e all’AI, e in particolare solo il settore «minimo esistenziale», si presterebbero in linea di massima a una compensazione (parziale). In questo caso i Cantoni applicano il diritto federale e dispongono di un margine di manovra relativamente limitato; l’adeguamento delle competenze della Confederazione non sarebbe necessario alla luce di questa situazione. Ciononostante, anche in questo caso il Consiglio federale intende evitare di confondere la politica fiscale e la politica concreta, tanto più che, a seguito dell’attuale evoluzione dei costi, viene discussa la possibilità di attuare riforme nell’ambito delle prestazioni complementari. Queste riforme non dovrebbero essere associate alla LRI imprese III.

1.3.4 Adeguamento della perequazione delle risorse

Per considerare le misure della LRI imprese III nella perequazione delle risorse sono state esaminate diverse opzioni alternative:

• il Consiglio federale ha respinto la soluzione che prevede di continuare a utilizzare i fattori beta per le seguenti ragioni:

in primo luogo vi si oppongono motivi pratici, ovvero bisognerebbe garantire che le società con statuto fiscale speciale interessate possano essere chiaramente identificate anche nel nuovo regime fiscale. Inoltre queste società dovrebbero continuare a tenere un conti distinti (suddivisione tra redditi conseguiti in Svizzera e all’estero), sebbene questo non sia più rilevante dal profilo del diritto fiscale. Tenere un conto distinto o differenziare tra redditi generati all’estero e in Svizzera è una condizione necessaria per poter effettuare una ponderazione ridotta con i fattori beta. Questo poiché solo i redditi generati all’estero sono limitatamente sfruttabili fiscalmente, mentre gli utili conseguiti in Svizzera dalle società con statuto fiscale speciale soggiacciono all’imposizione ordinaria e nel potenziale di risorse sono quindi trattati in maniera identica agli utili delle società tassate in via