Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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misure che sono già state adottate con successo in altri Paesi e in generale sono ritenute interessanti. Con queste misure la Svizzera potrà far fronte alla competitività internazionale e ai suoi concorrenti anche in futuro, cioè dopo la soppressione dello statuto fiscale cantonale.

Anche le riduzioni cantonali dell’aliquota fiscale dell’imposta sull’utile, che formalmente non rientrano nella LRI imprese III pur facendo parte della strategia, servono a garantire l’attrattività della piazza svizzera e per di più non sono legate a oneri amministrativi supplementari per le imprese interessate.

Le misure che rientrano nel terzo punto dell’indirizzo servono a migliorare la sistematica della legislazione tributaria concernente le imprese e quindi anche la certezza del diritto. Esse riducono pertanto anche l’influsso del diritto tributario sulle decisioni imprenditoriali. Queste norme non sono tecnicamente correlate agli sviluppi internazionali che determinano la Riforma III dell’imposizione delle imprese. Indipendentemente da ciò, nel complesso consentono di accrescere l’attrattività della piazza. L’abolizione della tassa di emissione sul capitale proprio incentiva gli investimenti in Svizzera. Gli adeguamenti della deduzione per partecipazioni e la compensazione illimitata nel tempo delle perdite consentono di eliminare completamente oneri economici multipli per i gruppi e di far valere interamente le perdite che ricadono sulle imprese. La nuova norma in ambito di deduzione per partecipazioni è leggermente meno attrattiva di quella attuale in caso di perdite su partecipazioni, ma in compenso risulta più interessante in presenza di utili. Lo scioglimento delle riserve occulte crea un sistema uniforme. A livello di Confederazione e in parte anche nei Cantoni viene effettuata già oggi un’imposizione in caso di trasferimento. È corretto che specularmente venga effettuato uno scioglimento delle riserve occulte anche in caso di insediamento e che tutti i casi analoghi siano trattati allo stesso modo. Gli adeguamenti dell’imposizione parziale degli utili distribuiti e l’introduzione di un’imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli tengono conto della critica del Tribunale federale concernente l’imposizione parziale vigente e si avvicinano al principio della neutralità riguardo alla forma giuridica e al finanziamento. Già oggi esistono in parte incentivi fiscali per avviare un’attività imprenditoriale scegliendo la forma della società di capitali e non dell’attività lucrativa indipendente. Questa tendenza si acuisce se la Riforma III dell’imposizione delle imprese comporta riduzioni dell’aliquota dell’imposta cantonale sull’utile. Con un’imposizione corretta dei detentori di partecipazioni si riducono questi influssi indesiderati del diritto tributario sull’attività imprenditoriale. Nell’ottica della neutralità riguardo al finanziamento, alla diminuzione dei maggiori costi dei modelli di finanziamento a livello imprenditoriale si contrappone un rincaro dell’autofinanziamento mediante l’imposizione degli utili da capitale a livello di economie domestiche. Oltre a una migliore neutralità del sistema fiscale, sotto il profilo della politica della piazza svizzera ne deriva anche un trasferimento interessante dell’onere fiscale dal livello imprenditoriale a quello degli investitori. Nel contempo l’imposizione degli utili da capitale applicata ai titoli comporta una maggiore certezza del diritto, poiché vengono a cadere le attuali e assai complesse questioni di delimitazione.