Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Commento agli articoli 67a
Al fine di garantire che le perdite d’esercizio siano sempre considerate fiscalmente all’interno del gruppo, le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo possono essere dedotte dall’utile netto imponibile nella misura della quota di partecipazione a livello della società madre del gruppo, purché tali perdite non abbiano potuto essere prese in considerazione dalla società del gruppo, dalla società che la riprende o da un’altra società del gruppo (ad es. una sub-holding estera) in occasione del calcolo dell’utile netto imponibile e non possano nemmeno essere fatte valere in futuro. Questa misura ha per effetto che le perdite degli anni precedenti sono dedotte in primo luogo dalla società che ha subito la perdita. Le perdite degli anni precedenti delle società del gruppo possono essere assunte dalla società che ha il controllo del gruppo in Svizzera (società madre del gruppo) soltanto qualora la loro compensazione presso la società del gruppo che le ha subite o presso un’altra società del gruppo non sia più possibile. Poiché in Svizzera le perdite degli anni precedenti possono essere fatte valere senza limitazioni nel tempo, una siffatta assunzione di perdite da parte di società svizzere del gruppo si verifica unicamente nel caso di una liquidazione o di una fusione. L’assunzione delle perdite di società estere del gruppo è invece possibile anche quando conformemente alla legislazione estera le perdite degli anni precedenti non possono più essere dedotte.
Il capoverso 1 definisce la società che può assumersi la perdita di una società del gruppo (società madre del gruppo).
Il capoverso 2 definisce il concetto di società del gruppo. Un controllo unico si ha quando esiste un contratto di controllo o un’incorporazione contrattuale o quando la direzione del gruppo in virtù di una partecipazione di maggioranza esercita effettivamente e costantemente compiti direttivi superiori nella società di partecipazione (cfr. art. 963 CO). In merito va osservato che secondo la regolamentazione proposta anche le società di capitali e le società cooperative estere possono essere considerate società del gruppo. A tale scopo è necessario che il controllo unico sia esercitato dalla società in Svizzera che fa valere la perdita della società del gruppo. Sono società del gruppo non soltanto le filali, ma tutte le società della cerchia di consolidamento (tutte le società sulle quali la società svizzera esercita l’effettivo controllo).
Il capoverso 3 statuisce la sistematica menzionata in precedenza.
Il capoverso 4 stabilisce che le perdite di società estere del gruppo devono essere accertate conformemente alla LIFD. Ciò significa che le perdite registrate nella chiusura annua sulla scorta del diritto estero sono computate secondo il diritto fiscale svizzero. A tal fine i ricavi da partecipazioni di società estere del gruppo sono esentati direttamente in base a un conto distinto.
Non è necessario definire una regolamentazione transitoria, poiché sia sul piano temporale che su quello materiale le perdite deducibili devono essere applicate a situazioni che si realizzeranno dopo l’entrata in vigore.
Commento all’articolo 196
Cpv. 1
I Cantoni provvedono alla tassazione e alla riscossione dell’imposta federale diretta. Sulla base dell’articolo 128 capoverso 4 Cost. l’articolo 196 capoverso 1 LIFD stabilisce l’ammontare del gettito fiscale lordo che i Cantoni devono versare alla Confederazione. Secondo le disposizioni in vigore esso è pari all’83 per cento del