Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Commento all’articolo 8 capoverso 2quinquies
Analogamente all’articolo 20 capoverso 2 LIFD.
D’ora in poi anche per le imposte cantonali e comunali l’attenuazione della doppia imposizione economica può essere concessa soltanto attraverso una procedura di imposizione parziale dei proventi. Inoltre, l’articolo prescrive ai Cantoni che lo sgravio può corrispondere soltanto al 30 per cento della base di calcolo.
Commento all’articolo 8 capoverso 3bis
Analogamente all’articolo 19 capoverso 2 LIFD.
Commento all’articolo 9 capoversi 1bis e 1ter
Analogamente all’articolo 32a LIFD.
Commento agli articoli 10 capoversi 2, 3 e 4, 25 capoversi 2, 3 e 4 e 78f capoverso 2
Analogamente agli articoli 28 capoverso 3, 31, 62 capoverso 3, 67, 205c capoverso 1 e 207c LIFD.
Commento all’articolo 24 capoverso 3 lettera c
Analogamente all’articolo 61 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 LIFD.
Commento all’articolo 24 capoverso 3bis
Questa disposizione disciplina il trasferimento di una partecipazione a una società estera del gruppo e va abrogata a seguito della nuova regolamentazione sull’esenzione degli utili da capitale su partecipazioni ai sensi dell’articolo 24a LAID.
Commento all’articolo 24 capoverso 3quater
Analogamente all’articolo 61 capoverso 3 LIFD.
Commento all’articolo 24 capoverso 3sexies
Analogamente all’articolo 61 capoverso 5 LIFD.
Commento all’articolo 24 capoverso 4bis
Analogamente all’articolo 64 capoverso 1bis LIFD.
Commento all’articolo 24a
Analogamente all’articolo 58a LIFD.
Commento all’articolo 24b
Il capoverso 1 definisce i principi del modello del licence box. I soggetti fiscali sono le persone giuridiche proprietarie o beneficiarie di un brevetto, di un certificato protettivo complementare o di una protezione concessa al primo richiedente conformemente alla legge sui medicamenti e i dispositivi medici, che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’invenzione su cui si basa il brevetto. Possono trarre vantaggio dal licence box anche le persone giuridiche che dispongono di una licenza esclusiva per lo sfruttamento del brevetto. Un brevetto è concesso in licenza esclusiva quando il suo titolare è l’unico legittimato ad utilizzare il brevetto almeno sul territorio svizzero.