Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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gettito dell’imposta federale diretta. Le misure di compensazione verticali nell’ambito della LRI imprese III vengono attuate attraverso un aumento della quota cantonale che viene portata al 20,5 per cento. Di conseguenza la quota che i Cantoni devono versare sul gettito fiscale lordo dell’imposta federale diretta è ridotta al 79,5 per cento.

Commento all’articolo 205b

Con l’abrogazione dell’articolo 20a decade anche l’articolo 205b.

Commento all’articolo 205c capoverso 2

Questa disposizione transitoria disciplina la disposizione sui costi d’investimento per i titoli detenuti al momento dell’entrata in vigore della modifica.

Commento all’articolo 208

Questa disposizione transitoria disciplina l’adeguamento della ripartizione delle entrate dell’imposta federale diretta tra la Confederazione e i Cantoni, scaglionato nell’arco di quattro anni.

Con la LRI imprese III, nei primi anni successivi all’entrata in vigore della modifica di legge le imprese che finora godevano di uno statuto fiscale cantonale traggono vantaggio dallo scioglimento delle riserve occulte nel bilancio fiscale, fondato sulla sistematica fiscale. Questo non fa però crescere immediatamente la pressione sui Cantoni a ridurre le imposte; questi ultimi hanno alcuni anni per procedere a eventuali riduzioni delle imposte.

La nuova disposizione transitoria crea le condizioni legali necessarie per un aumento graduale della quota cantonale sull’imposta federale diretta. La quota cantonale del 17 per cento dell’imposta federale diretta viene aumentata nell’anno dell’entrata in vigore al 18 per cento, nei due anni successivi rispettivamente al 19 e al 20 per cento finché nel quarto anno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni legali della LRI imprese III non viene raggiunto il valore auspicato del 20,5 per cento. In modo speculare bisogna sancire che l’obbligo di versamento dei Cantoni di cui all’articolo 196 capoverso 1 è ridotto gradualmente della stessa entità.

2.2 Commento alle modifiche della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Commento all’articolo 7 capoversi 1, 1bis, 1quater e 4 lettere a e b

Analogamente agli articoli 16 e 20 capoversi 2, 3 e 4 LIFD.

D’ora in poi anche per le imposte cantonali e comunali l’attenuazione della doppia imposizione economica può essere concessa soltanto attraverso una procedura di imposizione parziale dei proventi. Inoltre, l’articolo prescrive ai Cantoni che lo sgravio può corrispondere soltanto al 30 per cento della base di calcolo.

Commento all’articolo 7a

Analogamente all’articolo 20a LIFD.

Commento all’articolo 7b

Analogamente all’articolo 20 capoverso 5 LIFD.