Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Capoverso 3: grazie all’esenzione integrale di tutti i ricavi da partecipazioni, le partecipazioni a società di capitali o a società cooperative sono sempre trasferite in maniera fiscalmente neutrale e possono essere stralciate dalla disposizione relativa al trasferimento fiscalmente neutrale del patrimonio tra società poste sotto un controllo unico (gruppi societari o società di gruppo).

Capoverso 5: questo capoverso stabilisce che gli utili e le perdite derivanti da una fusione rientrano nel calcolo del risultato da partecipazioni. Gli utili provenienti da fusioni sono quindi equiparati alle distribuzioni e le perdite da fusioni agli ammortamenti su partecipazioni.

Commento all’articolo 61a

Questo articolo disciplina d’ora in poi i casi in cui le riserve occulte sono dichiarate soltanto nel bilancio fiscale. A tal fine, le fattispecie speculari devono essere trattate in modo speculare sotto il profilo della sistematica fiscale. Questo implica che il metodo di valutazione scelto per calcolare il valore aggiunto venga mantenuto a prescindere se lo scioglimento delle riserve occulte sia effettuato a favore o a scapito della persona giuridica in questione. Nel calcolare il valore aggiunto bisogna procedere a un confronto con un terzo. Determinante è il valore venale dei valori patrimoniali in base ai valori di continuazione; l’impresa va comunque valutata nel suo insieme. Si tiene conto anche del valore commerciale o del valore dell’impresa generato internamente (goodwill iniziale o valore aggiunto), a prescindere se questo possa essere iscritto all’attivo secondo il diritto commerciale.

Alla fine dell’assoggettamento in linea di principio sottostanno all’imposizione tutte le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente. Bisogna precisare che le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell’articolo 58a non sono sciolte, poiché sono esentate direttamente. Nel caso degli immobili, occorre determinare se il soggetto fiscale viene mantenuto (ad es. trasferimento all’estero) o no (ad. liquidazione). Nel primo caso non si procede al computo delle riserve occulte, poiché d’ora in poi per il soggetto fiscale l’obbligo di assoggettamento in Svizzera sarà limitato in virtù della sua appartenenza economica. Nel secondo caso è data imposizione poiché il soggetto fiscale originario si è estinto.

Il valore aggiunto dichiarato deve essere ammortizzato in modo lineare entro dieci anni al massimo. Questo termine permette di tenere conto del fatto che dopo dieci anni il valore aggiunto generato internamente non influisce più sul valore di un’impresa. Inoltre, con l’ammortamento lineare viene garantita una certa continuità. Se gli ammortamenti determinano una perdita o un aumento della perdita esposta nell’impresa in questione, tale perdita non può essere riportata.

Commento agli articoli 62 capoverso 4, 69 e 70

Le disposizioni relative alla deduzione per partecipazioni sono sostituite da quelle sull’esenzione diretta dei ricavi da partecipazioni (art. 58a) e vanno quindi abrogate. Secondo la legislazione in vigore gli ammortamenti e le rettifiche di valore su partecipazioni non più giustificati possono essere computati all’utile netto imponibile (art. 62 cpv. 4 LIFD). Dopo il cambiamento di sistema una simile addizione non sarà più possibile.

Commento all’articolo 64 capoverso 1bis

L’esenzione diretta e integrale degli utili da capitale su partecipazioni rende superflua una disposizione sulla sostituzione di partecipazioni.