Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/146: Ordinanza sull'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 9 pagine

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III. Parte speciale Commenti alle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto

Il campo d’applicazione si riferisce agli adeguamenti delle strutture tariffali dell’assicurazione sociale malattie di cui all’articolo 43 capoverso 5 primo periodo LAMal (ovvero alle tariffe per singola prestazione che devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per convenzione a livello nazionale). Gli adeguamenti riguardano le strutture tariffali per singole prestazioni approvate secondo l’articolo 46 capoverso 4 LAMal, nelle quali il Consiglio federale interviene a titolo sussidiario.

Art. 2 Struttura tariffale per prestazioni mediche

L’articolo 2 stabilisce il collegamento con la struttura tariffale per singole prestazioni TARMED. Partendo dalla struttura tariffaria TARMED versione 1.08 approvata dal Consiglio federale il 15 giugno 2012, nell’allegato sono elencate le posizioni tariffali nuove o che sono state adeguate, e specificati gli adeguamenti che devono essere tassativamente applicati dai partner tariffali purché fatturino secondo la struttura tariffale per singole prestazioni TARMED. La versione 1.08.0000, alla quale si riferiscono gli adeguamenti, è disponibile su www.tarmedsuisse.ch.

Art. 3 Informazioni e dati

I partner tariffali sono invitati ad adempiere i propri obblighi di collaborazione e, su richiesta, devono trasmettere gratuitamente al Dipartimento federale dell’interno le informazioni e i dati necessari per l’attuazione della competenza sussidiaria, contribuendo così alla valutazione degli effetti prodotti dagli adeguamenti delle strutture tariffali effettuati.

Art. 4 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014 in concomitanza con l’inizio di un trimestre per consentire la valutazione, in un secondo momento, degli effetti degli adeguamenti, visto che i dati sui conteggi sono stabiliti appunto con cadenza trimestrale. L’ordinanza è pubblicata prima di tale data, affinché i partner tariffali siano informati per tempo e possano adeguare i propri sistemi di fatturazione.

Allegato

Al numero 1 dell’allegato è definita una nuova posizione denominata «Supplemento per prestazioni del medico di famiglia nello studio medico» nella struttura tariffaria TARMED. La posizione (00.0015) può essere fatturata come supplemento alla posizione «Consultazione di base (00.0010)» da un medico con un titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, in pediatria o come medico generico, inclusi i titolari di un doppio titolo. I calcoli alla base della presente ordinanza partono dal presupposto che questa posizione possa essere fatturata anche dai medici generici, dato che anch’essi forniscono prestazioni mediche di base. Anche la nuova posizione, così come la «Consultazione di base (00.0010)», è inserita nell’unità funzionale «Sala visita». L’applicazione di tale supplemento è limitata alla fatturazione negli studi medici dei fornitori di prestazioni menzionati. Il supplemento in questione non può essere fatturato né da altre categorie di fornitori di prestazioni né da ospedali per prestazioni nel settore ambulatoriale. Con 11 punti (PM) può essere fatturata al massimo una sola volta per seduta. La valutazione corrisponde a una maggiore rimunerazione quantificata at-

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torno ai 200 milioni di franchi in base al pool tariffale 2011 (cifre estrapolate) .

1 Per la proposta al Consiglio federale i calcoli avvengono ancora con le cifre estrapolate dal Pool tariffale 2012.