Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 10 pagine

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Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

venga esteso a tutto l'elettorato, la fase sperimentale dovrà essere chiusa e si dovrà procedere all'adeguamento della LDP4.

Il Cantone di Zugo ritiene poco appropriato trasferire talune disposizioni contenute nell'ODP in un'ordinanza della Cancelleria federale, poiché in tal modo la materia giuridica ne risulterebbe «smembrata». È inoltre dell'avviso che, con la revisione, nell'ordinanza della Cancelleria federale non verrebbero trasposte solo disposizioni di natura tecnica ma anche disposizioni fondamentali (segnatamente gli attuali art. 27d cpv. 2, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i e 27j ODP). Queste disposizioni devono invece continuare a figurare nell'ODP.

Per il Cantone di Lucerna l'adozione di un'ordinanza della Cancelleria federale è una soluzione sensata, anche se potrebbe rivelarsi problematica nella misura in cui questi disciplinamenti si sottrarrebbero alla sfera d'influenza dei Cantoni.

Il Cantone di Zurigo e diversi Cantoni membri del Consorzio5 ritengono che in alcuni punti le responsabilità e le competenze siano delimitate in modo troppo poco preciso. I punti essenziali dovrebbero figurare nell'ordinanza, e più precisamente nell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

Diversamente dalla maggioranza dei Cantoni, Zugo esprime una critica di fondo per quanto riguarda la proposta di bipartire la procedura di nulla osta. A suo avviso, gli esecutivi cantonali dovrebbero collaborare con l'esecutivo federale per l'intera procedura. Anche il Cantone di Lucerna non ritiene necessario che venga concesso un nulla osta per ogni scrutinio.

I Cantoni di Zurigo, Neuchâtel e Obvaldo, nonché il PES e l'UCS considerano con favore la possibilità di non più spedire il materiale di voto in forma cartacea, accogliendo in tal modo l'idea di una procedura di voto on line dall'inizio alla fine.

Il Cantone di Ginevra rileva che le nuove basi legali permettono in linea di principio di continuare a utilizzare i sistemi attuali per lo svolgimento di prove.

4 Osservazioni in merito ai singoli articoli

Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale

La bipartizione fra l'autorizzazione di principio accordata dal Consiglio federale e il nulla osta concesso dalla Cancelleria federale è una soluzione accolta da tutti i partecipanti, ad eccezione del Cantone di Zugo. La nuova struttura dovrebbe tuttavia comportare uno sgravio amministrativo e garantire ai Cantoni una maggiore flessibilità (in termini di tempo)6. Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva chiedono che la durata massima ammessa dell’autorizzazione di principio venga indicata nell'ODP7, oppure che si rinunci in maniera generale a una durata massima8. Il Cantone di Zurigo e l'Unione delle città svizzere chiedono che si precisi quali modifiche dei sistemi rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di principio.

Il Cantone di Svitto propone che si rinunci, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione di principio, alla distinzione fra scrutinio e votazione popolare, dato che uno scrutinio può sempre implicare anche una nomina che richieda, in rapporto con l'elezione del Consiglio nazionale, un'autorizzazione di principio distinta. A suo avviso, è inoltre necessario che si chiarisca ciò che è compreso dall'autorizzazione di principio e ciò che è compreso invece dal nulla osta, e che si indichi che per gli scrutini cantonali e comunali non è necessaria alcuna autorizzazione.

4 Cfr. i pareri di PSS, UDC e UCS. 5 AG, FR, SO, SH, SG, GR e TG. 6 Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, FR, SO, SH, AR, SG, GR, AG e TG. 7 GE, VD e PSS.

8 bis Pareri di VD e UCS. L'UCS propone un cpv. 3 dal tenore seguente: «Se il Cantone può dimostrare di possedere un'esperienza sufficiente di almeno quattro anni nel settore del voto elettronico e se presenta tutte le garanzie in materia di sicurezza, secondo gli articoli 27b e 27c, il Consiglio federale può accordargli d'ufficio un'autorizzazione di principio non limitata nel tempo.»