Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

Il Cantone di Lucerna è dell'avviso che l'obbligo – descritto nel rapporto esplicativo – che impone ai Cantoni di redigere un rapporto intermedio dopo la prima prova di voto elettronico e un rapporto finale al termine della quinta prova, sia inutile e comporti un aumento del lavoro amministrativo.

Secondo i Cantoni di Friburgo, Soletta, Grigioni e Turgovia non è chiaro a che cosa si riferisca il capoverso 5.

Art. 27b Condizioni

I partecipanti all'indagine conoscitiva approvano la disposizione.

Il Cantone di Neuchâtel chiede che si precisi il termine «documenti».

L'UCS propone di stralciare l'aggettivo «sistematico» contenuto nella lettera a numero 5, in quanto questo elemento costitutivo della fattispecie riveste un'importanza minore.

Il Cantone di Ginevra approva la disposizione dell'articolo 27b, sempreché la lettera b non implichi una rimessa in questione del nulla osta dei sistemi esistenti.

Art. 27c Domanda

Praticamente tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva approvano gli elementi che deve contenere la domanda di rilascio dell’autorizzazione di principio.

Per il Cantone di Ginevra non è chiaro che cosa si debba intendere per «misure finanziarie necessarie» da predisporre per lo svolgimento delle prove; da parte sua, il Cantone di Lucerna ritiene che tali misure siano prerogativa dei soli Cantoni.

Il Cantone di Friburgo rende attenti al fatto che la Confederazione è tenuta a informare tempestivamente i Cantoni su quelle che sono le (nuove) basi legali necessarie ad adempire l'articolo 27c lettera b.

Art. 27d Contenuto dell’autorizzazione di principio

I pareri sono quasi tutti positivi9.

I Cantoni di Zurigo (per quanto riguarda le modifiche dei sistemi che rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di principio), di Svitto (riguardo all'impiego del termine «scrutini») e di Zugo (contrario a una suddivisione della procedura di autorizzazione) fanno riferimento alle loro osservazioni in merito all'articolo 27a.

Il PLR approva esplicitamente il fatto che nell'articolo 27d lettera c si parli di territori invece che di Comuni; in tal modo ne risulta agevolata l'inclusione degli elettori svizzeri all'estero.

Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale

L'introduzione di un nulla osta concesso dalla Cancelleria federale è accolta dalla maggioranza dei partecipanti, sempreché ciò non comporti un aumento degli oneri amministrativi10. Il Cantone di Zugo è invece fondamentalmente contrario.

Una proposta di modifica presentata dal Cantone di Zurigo e dall'Unione delle città svizzere chiede che la Cancelleria federale sia obbligata a concedere il nulla osta entro un termine adeguato. In tal modo verrebbe garantita la possibilità di votare per via elettronica anche in caso di scrutini organizzati a breve scadenza.

I Cantoni di Lucerna, di Soletta e del Vallese ritengono che si debba rinunciare a un inoltro di domande sistematico e che occorra esigere una domanda di nulla osta solo nei casi in cui il sistema è stato modificato o sono intervenute altre modifiche essenziali.

9 ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BL, SH, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE e JU, nonché OSE e UCS, si sono espressi chiaramente a favore della disposizione. 10 FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG e ZH.