Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 10 pagine

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Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

Art. 27f Limiti

Il capoverso 1 della disposizione, che estende all’intero elettorato la possibilità di votare per via elettronica, è accolto con favore11.

Nel suo parere il Cantone di Basilea Città osserva che, così come enunciata, la disposizione impedirebbe la possibilità di tenere ancora in considerazione eventuali domande cantonali. Una situazione del genere potrebbe darsi nel caso in cui venissero approvate le domande di grandi Cantoni e che per questa ragione i limiti venissero già raggiunti. Questo problema potrebbe essere risolto inserendo alle lettere a e b dell'articolo 27f capoverso 1 l'espressione avverbiale «al massimo». Anche il PBD fa notare che i limiti non dovrebbero ostacolare i Cantoni.

Il Cantone di Neuchâtel approva il principio dell'estensione dell'elettorato ammesso a votare per via elettronica, ma propone che il limite venga portato dal 50 al 70 per cento degli aventi diritto di voto.

I Cantoni membri del Consorzio12 e il Cantone di Zurigo respingono in modo esplicito il capoverso 2 e raccomandano di stralciarlo. La disposizione comporterebbe la necessità, onerosa sul piano amministrativo, di rilevare nel registro le «categorie specifiche»; categorie che tuttavia influenzerebbero i limiti in modo alquanto trascurabile. Il Cantone di Berna ritiene che il tenore della disposizione sia troppo vago, il Cantone di Appenzello Esterno reputa invece che si spinga troppo oltre.

L'OSE esprime il proprio consenso sul fatto che gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto non vengono tenuti in considerazione nella verifica del rispetto dei limiti; dal canto suo, il Cantone di Soletta chiede che dai limiti non venga escluso nessun elettore.

Il Consiglio della parità di Egalité Handicap e il Cantone di Lucerna ritengono che la formulazione «segnatamente gli aventi diritto di voto ipovedenti» sia troppo restrittiva13.

Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva approva il principio iscritto al capoverso 1, in base al quale occorre tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità; il Cantone di Berna pone la riserva che da tale principio non derivi alcun diritto legale.

Il Cantone di Soletta ritiene che il principio sia limitato dalle possibilità tecniche, oltre che dagli oneri finanziari e amministrativi, e che per tale ragione occorra precisare che le esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità siano da tenere in conto «per quanto possibile».

Il Consiglio della parità di Egalité Handicap propone che non si parli di «aventi diritto di voto con disabilità, segnatamente gli ipovedenti» (cpv. 1), né di «aventi diritto di voto con disabilità» (cpv. 2), ma di «aventi diritto di voto che a causa di una disabilità non sono in grado di votare in modo autonomo». Anche l'Unione delle città svizzere rileva che il tenore della disposizione tiene conto unilateralmente delle necessità degli ipovedenti. Secondo l'UCS, almeno per le persone che non sono in grado di scrivere deve esserci la possibilità di votare per procura attraverso un canale di voto elettronico.

I Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo respingono il capoverso 214 e propongono lo stralcio della disposizione. A loro avviso, le esigenze in materia di sicurezza devono essere le stesse per ogni utente e si dovrà cercare di elaborare una norma che permetta al maggior numero di elettori di votare per via elettronica. Il disciplinamento previsto richiederebbe un ingente onere amministrativo (p. es. anche a causa della necessità di inserire dati supplementari nel registro elettorale). Ritengono inoltre che il disciplinamento crei delle incer-

11 Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, ZG, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE, GE e JU, nonché di ACS, OSE, PSS e PLR. 12 Cfr. i pareri dei Cantoni FR, GR, SO, SH, SG, AG e TG. 13 Il Consiglio della parità di Egalité Handicap propone invece il testo seguente: «segnatamente gli aventi diritto di voto che a causa di una disabilità non sono in grado di votare in modo autonomo». 14 Cfr. i pareri dei Cantoni FR, GR, SO, SH, SG, AG e TG.