Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 10 pagine
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Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)
tezze giuridiche, dato che la Cancelleria federale, in virtù della formulazione potestativa, ha in ogni momento la facoltà di definire esigenze supplementari per la configurazione dei sistemi.
Per il Cantone di Appenzello Esterno la disposizione è formulata in modo troppo vago e la sua portata non è chiara.
Il Cantone di Svitto ritiene che la formulazione «sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata» contenuta nel capoverso 2 lasci un eccessivo margine di interpretazione.
Art. 27h Protezione dalle manipolazioni
Il capoverso 1 della disposizione è accolto dai partecipanti all'indagine conoscitiva15.
Solo il Cantone di Zugo è dell'avviso che i capoversi 1-3 e 5-8 del vigente articolo 27e ODP debbano continuare a essere disciplinati a livello di ordinanza, in quanto non sono di natura tecnica ma fondamentale.
I Cantoni di Vaud e di Appenzello Esterno ritengono che il capoverso 2 della disposizione non sia praticabile, dato che non è possibile controllare l'interdizione del voto per procura, rispettivamente è praticamente impossibile perseguire penalmente gli elettori svizzeri all'estero.
Da parte sua, l'UCS ritiene che il capoverso 2 impedirebbe a molte persone portatrici di handicap fisici la possibilità di votare per via elettronica.
Il Cantone di Berna critica l'inconsistenza sul piano sistematico dell'articolo 27h e propone che i due capoversi siano trasformati in due articoli distinti.
Art. 27i Verificabilità del voto elettronico
La disposizione è accolta dalla maggioranza dei partecipanti, che la reputano appropriata e praticabile16.
I Cantoni membri del Consorzio ritengono positivo, anche a livello di convivialità, il fatto che la verifica da parte degli elettori è facoltativa.
Il Cantone del Vallese reputa troppo vaghe le nozioni di «verificabilità» e di «controllo della plausibilità», mentre il Cantone di Zurigo chiede che vengano spiegate meglio nel rapporto. Da parte sua, il Cantone di Berna aggiunge che l'espressione «controllo della plausibilità» dovrebbe figurare nella rubrica dell'articolo. A suo avviso, andrebbe inoltre stralciata l'espressione «in altro modo» contenuta nel capoverso 2, dato che questa formulazione lascerebbe intendere che la verificabilità e il controllo della plausibilità non hanno lo stesso valore.
Per il Cantone di Appenzello Esterno l'ordinanza deve illustrare in modo chiaro quali sarebbero le conseguenze (giuridiche) nel caso in cui non fosse possibile verificare un voto o un risultato.
Il PPS chiede che il capoverso 3 venga precisato e che le linee generali del disciplinamento siano iscritte nell'ODP. Chiede inoltre che la pubblicazione del codice sorgente sia considerata parte integrante della verificabilità e che essa sia richiesta in modo esplicito. Anche il PES è favorevole alla pubblicazione del codice sorgente.
Art. 27j Affidabilità dei sistemi
La maggior parte dei pareri sono favorevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 27j d-ODP.
I Cantoni di Ginevra e di Lucerna attirano l'attenzione sul fatto che questa disposizione pone esigenze più elevate ai canali di voto tradizionali. Di fatto, queste esigenze dovrebbero però valere solo per il voto elettronico e non avere effetti sugli altri canali.
15 Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, GL, FR, SO, SH, AR, SG, GR AG, TG, VD, NE, GE e JU, nonché di OSE e UCS. 16 Cfr. i pareri dei Cantoni ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE e JU.