Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 10 pagine

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Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla revisione dell'ordinanza sui diritti politici (voto elettronico)

I Cantoni di Zurigo e di Soletta attirano l'attenzione sulla necessità che agli elettori vengano forniti chiarimenti sull'utilizzazione del voto elettronico piuttosto che sui suoi dettagli tecnici. I termini «tecnica» e «procedura» devono pertanto essere sostituiti da «svolgimento» rispettivamente «procedimento».

I pareri riguardo al capoverso 2 sono contrastanti:

− Positivi: i Cantoni di Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura, nonché l'OSE, il PSS, il PBD e il PLR sono favorevoli al disciplinamento proposto.

− Negativi: i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia si oppongono alla disposizione e ne richiedono lo stralcio, perlomeno per quel che riguarda le disposizioni derogatorie per i Cantoni ospitati.

I Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo temono che il disciplinamento proposto possa favorire l'introduzione «di soppiatto» del principio della trasparenza, valido a livello federale, anche in quei Cantoni che non lo conoscono. Chiedono che si tenga conto dei diversi contesti giuridici cantonali. Per il rimanente, il Cantone di Zurigo è del parere che la disposizione sull'osservazione di votazioni e la determinazione dei risultati, elaborata nel quadro dell'attuale revisione della LPD (art. 85 AP-LDP), sia sufficiente.

I Cantoni di Berna e di Lucerna, ospitati nel sistema del Cantone di Ginevra, ritengono che sia superfluo rendere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto gli atti compiuti dalle autorità dei due Cantoni, in quanto ne risulterebbe un raddoppiamento inutile delle strutture18. Il Cantone di Lucerna chiede pertanto che per i Cantoni ospitati si trovi una soluzione speciale. Il Cantone di Berna è dell'avviso che gli atti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico non debbano sottostare a un controllo più severo di quello riservato ai canali di voto convenzionali.

Il Cantone di Appenzello Esterno e l'UCS segnalano che non è chiaro quale documentazione debba essere accessibile.

Per il Cantone di Svitto non è chiaro che cosa si debba intendere per «rappresentanti degli aventi diritto di voto» e come questi rappresentanti vengano designati.

Il PPS chiede che l'accessibilità sia garantita a tutti gli aventi diritto di voto.

Art. 27n Consulenza scientifica

I Cantoni membri del Consorzio e il Cantone di Zurigo chiedono che l'onere dei Cantoni per la consulenza scientifica sia limitato e che l'accento sia posto sulla determinazione corretta, e possibilmente rapida, dei risultati. Il Cantone di Zurigo propone di prevedere, al capoverso 1, una partecipazione ai costi della Confederazione, quando è quest'ultima a ordinare un rilevamento di dati.

Secondo i Cantoni membri del Consorzio e i Cantoni di Zurigo, di Vaud e di Appenzello Esterno occorre precisare quali sono i dati statistici che devono essere trasmessi conformemente al capoverso 4.

Il Cantone di Berna propone che i capoversi 2-4 vengano disciplinati nell'ordinanza della Cancelleria federale e che si stralci la disposizione contenuta nel secondo periodo del capoverso 4. Non deve essere istituito alcun obbligo legale alla trasmissione delle risultanze delle ricerche.

Art. 27o Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari fede-

rali

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva accoglie la disposizione. Essa è approvata in modo esplicito da PES, PLR e OSE.

Il Cantone del Giura propone che in questo contesto si utilizzi SuisseID. A un maggiore utilizzo di SuisseID è favorevole, in linea generale, anche il PES.

18 Analogamente all'UCS.