Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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novra limitato. Anche nelle situazioni di crisi la responsabilità individuale riveste un’importanza da non sottovalutare.

Il capoverso 1 obbliga ogni rappresentanza a dotarsi di un dispositivo di crisi che le consenta di fornire un aiuto efficace al verificarsi di una crisi. Tale dispositivo comprende un insieme articolato di misure per la valutazione della situazione, la prevenzione e l’intervento in caso di crisi.

Il capoverso 3 sancisce l’obbligo di osservare le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nelle situazioni di crisi. I consigli di viaggio svolgono un ruolo fondamentale. Anche le comunicazioni destinate a cerchie ristrette di destinatari, ad esempio i messaggi inviati da una rappresentanza agli Svizzeri all’estero nel suo circondario consolare e alle persone che soggiornano per breve tempo in una zona a rischio40, sono da considerare come raccomandazioni in materia di sicurezza. La Confederazione declina qualsiasi responsabilità in merito alle sue raccomandazioni di lasciare una regione di crisi.

In virtù del capoverso 4 la Confederazione può stipulare convenzioni con lo Stato di residenza e, se necessario, con Paesi terzi amici per consentire ai cittadini svizzeri che si trovano in regioni ad alto rischio di unirsi volontariamente alle operazioni di evacuazione. La Confederazione può inoltre associarsi a operazioni di ricerca e salvataggio che, a differenza di quelle contemplate dall’articolo 61 capoverso 4, sono organizzate dallo Stato di residenza e generalmente riguardano gruppi di persone.

Il capoverso 5 verte sullo strumento delle lettere di protezione che le rappresentanze emettono a favore delle persone fisiche e giuridiche aventi diritto, se sono esposte a una grave minaccia.

Al capoverso 6 è menzionata la possibilità da parte della Confederazione di concedere un aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che, in seguito a determinati eventi di particolare gravità, hanno perso gran parte dei loro mezzi di sussistenza all’estero senza colpa. Le indennità versate dalla Confederazione devono essere limitate nel tempo. In linea di principio i cittadini svizzeri possono ricorrere a soluzioni previdenziali e assicurative private per garantirsi i mezzi di sussistenza in caso di danni subiti a fronte di conflitti armati, disordini interni o provvedimenti coercitivi imposti nel quadro della politica sociale ed economica. Oltre ai prodotti proposti dagli istituti di assicurazione, l’operato del Fondo di solidarietà degli Svizzeri all’estero («Soliswiss») dimostra l’importanza del principio della mutua assistenza (cfr. n. 4.1). Tra il 1939 e il 1957, in virtù di cinque decreti federali, la Confederazione ha versato indennità agli Svizzeri all’estero e ai rimpatriati, privati dei loro mezzi di sussistenza a causa della seconda guerra mondiale. I decreti federali non fondavano alcun diritto dei cittadini svizzeri beneficiari dell’aiuto né distinguevano tra gli Svizzeri all’estero e gli altri cittadini svizzeri che soggiornavano all’estero oppure avevano interessi all’estero.

Art. 65 Rapimenti e cattura di ostaggi

In caso di rapimento (ossia quando una persona fisica è condotta in un luogo sconosciuto) e di cattura di ostaggi (ossia quando una persona è detenuta in un luogo co-

40 Cfr. nota 2, pagina 6