Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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nosciuto) la Confederazione accorda la protezione consolare alle persone di cui all’articolo 55, che rimangono vittime di tali atti criminali, nell’ambito delle sue possibilità, tenendo conto delle direttive politiche e dei suoi obblighi internazionali. La risoluzione di simili casi spetta in linea di principio allo Stato sul cui territorio è stato compiuto il rapimento o sono stati catturati gli ostaggi. Nella ricerca di una soluzione la Confederazione coopera pertanto in prima linea con questo Stato. Nella prassi è possibile, a seconda delle circostanze, che si instauri una stretta collaborazione anche con Stati terzi o terze parti (ad es. organizzazioni).

A tale proposito la comunità internazionale è confrontata in particolare con il problema degli attacchi terroristici. Nella Strategia globale antiterrorismo dell’ONU del 2006 si inseriscono gli sforzi congiunti per lottare contro il terrorismo internazionale e impedirne il finanziamento. La Svizzera ne sostiene l’attuazione e fornisce contributi in diversi forum. In caso di rapimenti e catture di ostaggi la Confederazione non paga riscatti. Questa politica ha uno scopo preventivo: per i criminali e i terroristi le potenziali vittime svizzere non devono rivestire alcun interesse. Il Consiglio federale ha ribadito tale politica nell’ambito dei suoi obiettivi per il 2013.

La sottrazione internazionale di un minore da parte di un genitore non è contemplata dall’articolo 65. I casi, che possono essere trattati nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale, sono di competenza dell’Ufficio federale di giustizia. Le sottrazioni internazionali di minori, verificatesi nei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 198041, e la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori del 19 ottobre 199642, sono trattate dal DFAE e in tali casi la protezione consolare si deve limitare all’assistenza generale di cui all’articolo 61.

3.4.2 Capitolo 2: Altri servizi consolari a favore di persone all’estero

3.4.2.1 Sezione 1: Servizi consolari del DFAE

Il capitolo 2 fornisce una visione d’insieme dei servizi della Confederazione che non riguardano la protezione consolare, se hanno un carattere rilevante per i cittadini svizzeri all’estero e i loro familiari. Varia la cerchia di persone che può richiedere un determinato servizio. Può essere più ampia o più ristretta del campo di applicazione della protezione consolare. Per esempio è più ampia nel caso dell’emissione di attestazioni, più ristretta per i servizi legati alla navigazione marittima.

In linea di principio le funzioni consolari sono fondate sull’articolo 5 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari43, che lascia alla Confederazione un ampio margine all’interno del quale può adeguare la sua gamma di prestazioni all’evoluzione delle esigenze.

41 RS 0.211.230.02

42 RS 0.211.231.011

43 RS 0.191.02