Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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Come nel caso della protezione diplomatica, anche per la protezione consolare non sussiste alcun diritto nei confronti della Confederazione né nel diritto interno (cfr. art. 59, cpv. 1 LSEst) né nel diritto internazionale. Le competenti autorità svizzere devono disporre di un ampio margine di discrezionalità per soppesare, caso per caso, i diversi elementi sui quali decidere (cfr. art. 59, cpv. 2 LSEst). La summenzionata limitazione del potere di cognizione nell’ambito della protezione diplomatica, come risulta dalla giurisprudenza delle autorità di ricorso, dovrebbe essere applicata per analogia anche alla protezione consolare, qualora la decisione presa abbia carattere prevalentemente politico (ricorso al Consiglio federale e, in ultima istanza, al Tribunale federale). Se la decisione non ha carattere prevalentemente politico, il controllo giudiziario della decisione in questione può essere più ampio, comprendendo ad esempio l’osservanza dei diritti fondamentali, tra cui la parità di trattamento, la non discriminazione e le garanzie procedurali (ricorso al Tribunale amministrativo federale e, in ultima istanza al Tribunale federale).
Il capoverso 2 si applica in relazione all’articolo 33 capoverso 2 e 3 LSEst. Come sinora sancito dall’articolo 22 LAPE57, la decisione di una rappresentanza svizzera in materia di aiuto sociale può essere prima oggetto di ricorso presso il competente ufficio federale, dopo di che può essere portata davanti al Tribunale amministrativo federale.
Art. 79 Esecuzione
Il Consiglio federale esegue la LSEst. La Confederazione affiderà al DFAE il disciplinamento di aspetti a un livello normativo inferiore, in particolare quando le disposizioni richiedono una maggiore specificazione e possono subire modifiche più frequenti.
Salvaguardando l’autonomia organizzativa del Consiglio federale, il capoverso 3 stabilisce che deve essere nominato il dipartimento incaricato dell’applicazione della presente legge. Anche nella sua esecuzione si vuole proseguire il rafforzamento, auspicato dalla LSEst, di una politica globale e coerente della Confederazione, attribuendo l’intera responsabilità a un determinato dipartimento.
L’estesa responsabilità di un dipartimento in materia di esecuzione riguarda i rapporti tra le autorità e i beneficiari dei servizi, i rapporti con le istituzioni che tutelano gli interessi degli Svizzeri all’estero nonché i rapporti degli uffici federali tra loro per ottimizzare la loro collaborazione. In questo ambito lo «sportello unico», di competenza del DFAE, assume un ruolo fondamentale (cfr. n. 3.1., commento all’art. 7).
È riservata la competenza di altri dipartimenti in materia di mansioni legali specifiche. In questa prospettiva il dipartimento nominato funge da interfaccia, assumendo il ruolo di capofila e assicurando il coordinamento nel suo insieme. Di conseguenza tutte le disposizioni della Confederazione concernenti gli Svizzeri all’estero sono in linea di principio elaborate o modificate consultando il dipartimento nominato.
57 RS 852.1